Art. 7. Ricerche della Regione 1. La giunta regionale, avvalendosi del comitato tecnico- scientifico e delle sue proposte, realizza, mediante convenzione con Istituti di ricerca qualificati e con gli organi competenti di facolta' universitarie, ricerche dirette all'individuazione di metodologie didattiche che la scuola, di ogni ordine e grado, possa utilizzare nello svolgimento delle attivita' ordinarie di insegnamento per piu' efficacemente perseguire le finalita' di cui all'art. 1 della presente legge.