Art. 7.
                       Ricerche della Regione
 
   1.   La   giunta  regionale,  avvalendosi  del  comitato  tecnico-
scientifico e delle sue proposte, realizza, mediante convenzione  con
Istituti  di  ricerca  qualificati  e  con  gli  organi competenti di
facolta'  universitarie,  ricerche  dirette   all'individuazione   di
metodologie  didattiche  che la scuola, di ogni ordine e grado, possa
utilizzare   nello   svolgimento   delle   attivita'   ordinarie   di
insegnamento  per  piu'  efficacemente perseguire le finalita' di cui
all'art. 1 della presente legge.