Art. 8.
                      Piano annuale di riparto
 
   1. La giunta regionale trasmette entro  il  31  ottobre  il  piano
annuale  di  ripartizione dei finanziamenti, relativi agli interventi
di cui agli artt. 4, 5 e 6,  al  Consiglio  regionale  che  l'approva
entro il 15 novembre.