Art. 9. Incontri e manifestazioni 1. Per la conoscenza, l'approfondimento e la sensibilizzazione dei cittadini sui temi oggetto della presente legge, la Regione eroga contributi per incontri e manifestazioni promossi da Enti locali, da universita' e da Scuole, da comitati e associazioni legalmente riconosciute operanti nella lotta alla criminalita' organizzata e da chiunque svolga attivita' di sensibilizzazione e promozione della lotta alla criminalita' organizzata. 2. I contributi vengono erogati con deliberazione della giunta regionale entro 30 giorni dalla presentazione delle singole domande nei limiti dello stanziamento del corrispondente capitolo. Non possono essere concessi allo stesso beneficiario piu' di una volta l'anno e saranno commisurati alla importanza della manifestazione, alla rilevanza dei fenomeni di criminalita' organizzata manifestatisi nell'ambito territoriale del soggetto proponente e al maggior coinvolgimento possibile dell'articolazione della societa' civile.