Art. 9.
                      Incontri e manifestazioni
 
   1. Per la conoscenza, l'approfondimento e la sensibilizzazione dei
cittadini  sui  temi  oggetto  della presente legge, la Regione eroga
contributi per incontri e manifestazioni promossi da Enti locali,  da
universita'  e  da  Scuole,  da  comitati  e  associazioni legalmente
riconosciute operanti nella lotta alla criminalita' organizzata e  da
chiunque  svolga  attivita'  di  sensibilizzazione e promozione della
lotta alla criminalita' organizzata.
   2. I contributi vengono erogati  con  deliberazione  della  giunta
regionale  entro  30 giorni dalla presentazione delle singole domande
nei  limiti  dello  stanziamento  del  corrispondente  capitolo.  Non
possono  essere  concessi  allo stesso beneficiario piu' di una volta
l'anno e saranno commisurati alla  importanza  della  manifestazione,
alla rilevanza dei fenomeni di criminalita' organizzata manifestatisi
nell'ambito   territoriale  del  soggetto  proponente  e  al  maggior
coinvolgimento possibile dell'articolazione della societa' civile.