IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Agli effetti di quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, gli ambiti territoriali delle Unita' Sanitarie locali e le rispettive sedi sono quelli definiti dalla legge regionale 13 aprile 1992, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.