Art. 2. 1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente della Giunta regionale sono costituite in Azienda ospedaliera con personalita' giuridica pubblica e con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica i seguenti complessi ospedalieri, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: a) Azienda ospedaliera di Catanzaro: Presidio Ospedaliero "A. Pugliese" e Presidio Ospedaliero "G. Giaccio"; b) Azienda ospedaliera di Cosenza: Presidio Ospedaliero "dell'Annunziata", Presidio Ospedaliero "M. Santo" e Presidio Ospedaliero di Rogliano; c) Azienda ospedaliera di Reggio Calabria: Ospedali Riuniti "G. Melacrino" - "F. Bianchi" e Presidio Ospedaliero "E. Morelli". 2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale e' costituita in Azienda ospedaliera il Presidio Ospedaliero "Mater Domini" di Catanzaro, in cui insiste la prevalenza del percorso formativo del triennio clinico della facolta' di Medicina e Chirurgia dell'Universita' di Reggio Calabria. 3. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i beni ed il personale da assegnare alle Aziende ospedaliere di cui ai precedenti commi sono individuati con provvedimento della Giunta regionale sentiti i commissari straordinari della Unita' Sanitaria Locale interessata, sulla base di proposta formulata da commissari ad acta espressamente incaricati.