Art. 2.
 
   1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 4, comma  1,  del
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni ed  integrazioni,  con  decreto  del  Presidente  della
Giunta   regionale   sono   costituite  in  Azienda  ospedaliera  con
personalita'   giuridica  pubblica  e  con  autonomia  organizzativa,
amministrativa,  patrimoniale,  contabile,  gestionale  e  tecnica  i
seguenti   complessi   ospedalieri,   individuati   con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri:
     a) Azienda ospedaliera di Catanzaro:  Presidio  Ospedaliero  "A.
Pugliese" e Presidio Ospedaliero "G. Giaccio";
     b)   Azienda   ospedaliera   di  Cosenza:  Presidio  Ospedaliero
"dell'Annunziata",  Presidio  Ospedaliero  "M.  Santo"   e   Presidio
Ospedaliero di Rogliano;
     c)  Azienda ospedaliera di Reggio Calabria: Ospedali Riuniti "G.
Melacrino" - "F. Bianchi" e Presidio Ospedaliero "E. Morelli".
   2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale e' costituita
in Azienda ospedaliera il  Presidio  Ospedaliero  "Mater  Domini"  di
Catanzaro,  in  cui  insiste la prevalenza del percorso formativo del
triennio   clinico   della   facolta'   di   Medicina   e   Chirurgia
dell'Universita' di Reggio Calabria.
   3.  Entro  quarantacinque  giorni  dalla data di entrata in vigore
della presente legge i beni ed il personale da assegnare alle Aziende
ospedaliere  di  cui  ai  precedenti  commi  sono   individuati   con
provvedimento   della   Giunta   regionale   sentiti   i   commissari
straordinari della Unita' Sanitaria Locale interessata, sulla base di
proposta formulata da commissari ad acta espressamente incaricati.