(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 123 del 18 novembre 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifica all'art. 4 "Contributi" della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 12 1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 12 del 1994 e' cosi' sostituito: "1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 3, la Regione concorre al pagamento degli interessi su prestiti e mutui bancari di durata non superiore a quindici anni, calcolando l'entita' del contributo regionale sull'intero finanziamento mutuato, per la durata di cinque anni".