Art. 2.
                          Norma transitoria
 
   1.  Sono  fatte  salve  le  domande  di  finanziamento   agevolato
pervenute  in  attuazione  della legge regionale 28 febbraio 1994, n.
12, ed in corso di istruttoria o gia' ammesse a contributo al momento
di entrata in vigore della presente legge. I richiedenti  ammessi  ai
benefici  della  legge  potranno  optare  per  mutui di durata fino a
quindici anni, fermo restando che  il  concorso  in  conto  interessi
della  Regione  non  potra'  comunque  superare i cinque anni secondo
quanto stabilito all'art. 1 della presente legge.