Art. 2. Norma transitoria 1. Sono fatte salve le domande di finanziamento agevolato pervenute in attuazione della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 12, ed in corso di istruttoria o gia' ammesse a contributo al momento di entrata in vigore della presente legge. I richiedenti ammessi ai benefici della legge potranno optare per mutui di durata fino a quindici anni, fermo restando che il concorso in conto interessi della Regione non potra' comunque superare i cinque anni secondo quanto stabilito all'art. 1 della presente legge.