Art. 2.
                         Clausola d'urgenza
 
   1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art.  127
della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il
giorno  successivo  a  quello  della sua pubblicazione sul Bollettino
ufficiale della regione Lombardia.
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della regione. E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e
farla osservare come legge della regione Lombardia.
    Milano, 20 agosto 1994
 
                              ARRIGONI
 
  (Approvata  dal Consiglio regionale nella seduta del 14 luglio 1994
a maggioranza assoluta  dei  consiglieri  assegnati  alla  regione  e
vistata dal commissario del governo con nota del 10 agosto 1994 prot.
n.  22502/1867).
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(Omissis).