Art. 3.
 
   1. Il completamento  del  programma  di  distribuzione  gas  viene
attuato  attraverso  il  Piano  di  distribuzione  gas proposto dalla
Giunta Regionale al Consiglio Regionale, entro due mesi dalla data di
pubblicazione della presente legge, per la definitiva adozione.
   2. Il Piano  di  distribuzione  gas  ha  carattere  pluriennale  e
scorrevole,  essendo  aggiornato  annualmente  per  tener conto delle
opere e degli interventi progressivamente  realizzati  nonche'  delle
risorse finanziarie nazionali, regionali e comunitarie disponibili ed
attivabili per l'attuazione del Piano stesso.
   3.  La Giunta Regionale, contestualmente all'adozione del Piano di
distribuzione gas regionale e dei suoi  aggiornamenti  da  parte  del
Consiglio  Regionale,  delibera  annualmente il riparto delle risorse
disponibili fra gli interventi, in attuazione  delle  indicazioni  di
priorita'  che  emergono  dall'applicazione  dei  criteri esplicitati
nello stesso Piano.