Art. 3. 1. Il completamento del programma di distribuzione gas viene attuato attraverso il Piano di distribuzione gas proposto dalla Giunta Regionale al Consiglio Regionale, entro due mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, per la definitiva adozione. 2. Il Piano di distribuzione gas ha carattere pluriennale e scorrevole, essendo aggiornato annualmente per tener conto delle opere e degli interventi progressivamente realizzati nonche' delle risorse finanziarie nazionali, regionali e comunitarie disponibili ed attivabili per l'attuazione del Piano stesso. 3. La Giunta Regionale, contestualmente all'adozione del Piano di distribuzione gas regionale e dei suoi aggiornamenti da parte del Consiglio Regionale, delibera annualmente il riparto delle risorse disponibili fra gli interventi, in attuazione delle indicazioni di priorita' che emergono dall'applicazione dei criteri esplicitati nello stesso Piano.