Art. 6. 1. La Regione, per l'attuazione degli interventi prioritari, puo' concedere ai Comuni interessati contributi in conto capitale a fondo perduto fino ad un massimo del 65% del costo dell'investimento, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento stesso e della connessa gestione da parte del soggetto concessionario.