Art. 6.
 
   1.  La Regione, per l'attuazione degli interventi prioritari, puo'
concedere ai Comuni interessati contributi in conto capitale a  fondo
perduto  fino  ad  un massimo del 65% del costo dell'investimento, al
fine     di     assicurare     l'equilibrio     economico-finanziario
dell'investimento  stesso  e  della  connessa  gestione  da parte del
soggetto concessionario.