Art. 7. 1. Al fabbisogno finanziario collegato all'attuazione della presente legge si fa fronte per 30 miliardi di lire a valere sulle risorse regionali relative alla terza annualita' di Programmi Regionali di Sviluppo (ex art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218/78). 2. La Regione si impegna a reperire ulteriori finanziamenti comunitari, nazionali e regionali per la realizzazione delle opere di distribuzione gas e per il completamento, nel tempo, del programma di distribuzione gas. 3. Ai fini dell'erogazione dei contributi pubblici sono consider- ate finanziabili le reti che, pur progettate per la distribuzione di metano, funzionino inizialmente a G.P.L. e siano convertibili a metano quando si dovranno realizzare i relativi adduttori.