Art. 7.
 
   1.   Al  fabbisogno  finanziario  collegato  all'attuazione  della
presente legge si fa fronte per 30 miliardi di lire  a  valere  sulle
risorse   regionali  relative  alla  terza  annualita'  di  Programmi
Regionali di Sviluppo (ex art. 44 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 218/78).
   2.  La  Regione  si  impegna  a  reperire  ulteriori finanziamenti
comunitari, nazionali e regionali per la realizzazione delle opere di
distribuzione gas e per il completamento, nel tempo, del programma di
distribuzione gas.
   3. Ai fini dell'erogazione dei contributi pubblici sono  consider-
ate  finanziabili le reti che, pur progettate per la distribuzione di
metano, funzionino inizialmente  a  G.P.L.  e  siano  convertibili  a
metano quando si dovranno realizzare i relativi adduttori.