Art. 10. 1. L'articolo 8- ter della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e' sostituito dal seguente: "Articolo 8-ter - Progetto Territoriale Operativo. 1. Il Progetto Territoriale Operativo e' strumento di specificazione o di attuazione del Piano Territoriale Regionale, del Piano Territoriale Provinciale e del Piano Territoriale Metropolitano; puo' essere inteso anche come stralcio, eventualmente in variante, degli stessi e riguarda politiche o aree ad alta complessita'. 2. Il Progetto Territoriale Operativo e' formato nei casi e con riferimento alle aree o ai progetti indicati dal Piano Territoriale Regionale o dal Piano Territoriale Provinciale o dal Piano Territoriale Metropolitano. 3. Il Progetto Territoriale Operativo contiene di norma: a) la specificazione e l'approfondimento delle definizioni ed individuazioni di cui all'articolo 5, 4, lettere a), b), c), d), nonche', ove necessario, dei criteri, indirizzi, discipline e prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 5; b) l'individuazione anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e delle infrastrutture di diretta competenza della Regione e di altri soggetti pubblici, con riferimento ai relativi progetti; c) la verifica dei contenuti normativi, gia' definiti dal Piano Territoriale da osservarsi nella pianificazione comunale; d) le prescrizioni e le norme immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati; e) la valutazione dei costi e dei tempi di realizzazione degli interventi; l'individuazione delle risorse pubbliche e private necessarie; l'indicazione dei soggetti, delle modalita' e degli strumenti per la realizzazione, nonche' la disciplina per il coordinamento di programmi pubblici e privati. 4. I Progetti Territoriali Operativi valutano la compatibilita' ambientale degli interventi previsti e delimitano gli ambiti di operativita' diretta e di influenza indiretta".