Art. 10.
 
   1. L'articolo 8- ter della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56,
e' sostituito dal seguente:
   "Articolo 8-ter - Progetto Territoriale Operativo.
   1.   Il   Progetto   Territoriale   Operativo   e'   strumento  di
specificazione o di attuazione del Piano Territoriale Regionale,  del
Piano    Territoriale    Provinciale   e   del   Piano   Territoriale
Metropolitano; puo' essere inteso anche come stralcio,  eventualmente
in  variante,  degli  stessi  e  riguarda  politiche  o  aree ad alta
complessita'.
   2. Il Progetto Territoriale Operativo e' formato nei  casi  e  con
riferimento  alle  aree o ai progetti indicati dal Piano Territoriale
Regionale  o  dal  Piano  Territoriale  Provinciale   o   dal   Piano
Territoriale Metropolitano.
   3. Il Progetto Territoriale Operativo contiene di norma:
     a)  la  specificazione  e l'approfondimento delle definizioni ed
individuazioni di cui all'articolo 5, 4,  lettere  a),  b),  c),  d),
nonche',   ove  necessario,  dei  criteri,  indirizzi,  discipline  e
prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 5;
     b)  l'individuazione  anche  ai  fini  della  dichiarazione   di
pubblica  utilita'  delle  opere  e  delle  infrastrutture di diretta
competenza  della  Regione  e  di  altri   soggetti   pubblici,   con
riferimento ai relativi progetti;
     c)  la verifica dei contenuti normativi, gia' definiti dal Piano
Territoriale da osservarsi nella pianificazione comunale;
     d) le prescrizioni e le norme  immediatamente  prevalenti  sulla
disciplina  urbanistica  comunale  vigente  e  vincolanti  anche  nei
confronti dei privati;
     e) la valutazione dei costi e dei tempi di  realizzazione  degli
interventi;   l'individuazione  delle  risorse  pubbliche  e  private
necessarie; l'indicazione  dei  soggetti,  delle  modalita'  e  degli
strumenti   per  la  realizzazione,  nonche'  la  disciplina  per  il
coordinamento di programmi pubblici e privati.
   4. I Progetti Territoriali Operativi  valutano  la  compatibilita'
ambientale  degli  interventi  previsti  e  delimitano  gli ambiti di
operativita' diretta e di influenza indiretta".