Art. 11. 1. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 8-quater della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e' sostituito dal seguente: "1) la Relazione, che contiene: l'illustrazione delle finalita' dei criteri e delle scelte, in riferimento allo stato di fatto, al Programma Regionale di Sviluppo ed alle eventuali analisi socio- economiche disponibili, ai Piani Territoriali ed agli strumenti urbanistici locali; l'individuazione degli effetti indotti, del territorio di operativita' diretta e dell'ambito di influenza indiretta". 2. Il numero 4) del primo comma dell'articolo 8-quater della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e' sostituito dal seguente: "4) l'Analisi di Compatibilita' Ambientale per la valutazione delle scelte proposte". 3. Il secondo comma dell'articolo 8-quater della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e' abrogato.