Art. 11.
 
   1. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 8-quater della legge
regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e' sostituito dal seguente:
   "1) la Relazione, che contiene:  l'illustrazione  delle  finalita'
dei  criteri  e  delle scelte, in riferimento allo stato di fatto, al
Programma Regionale di Sviluppo  ed  alle  eventuali  analisi  socio-
economiche  disponibili,  ai  Piani  Territoriali  ed  agli strumenti
urbanistici  locali;  l'individuazione  degli  effetti  indotti,  del
territorio   di  operativita'  diretta  e  dell'ambito  di  influenza
indiretta".
   2. Il numero 4) del primo comma dell'articolo 8-quater della legge
regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e' sostituito dal seguente:
   "4) l'Analisi di  Compatibilita'  Ambientale  per  la  valutazione
delle scelte proposte".
   3. Il secondo comma dell'articolo 8-quater della legge regionale 5
dicembre 1977, n. 56, e' abrogato.