Art. 12.
 
   1.  L'articolo  8-quinquies della legge regionale 5 dicembre 1977,
n. 56, e' sostituito dal seguente:
   "Articolo 8-quinquies - Formazione  e  approvazione  del  Progetto
Territoriale Operativo e del Piano Paesistico.
   1.  I  Progetti  Territoriali Operativi ed i Piani Paesistici sono
formati  rispettivamente  dalla  Giunta  Regionale  o  dalla   Giunta
Provinciale   o  dalla  Giunta  Metropolitana  a  seconda  del  Piano
Territoriale approvato che li determina.
   2. La Giunta Regionale, nei casi di propria competenza, adotta  il
Progetto Territoriale Operativo o il Piano Paesistico successivamente
ai  pareri,  espressi dalle Province, dalla Citta' Metropolitana, dai
Comuni e dalle Comunita' Montane interessate. I pareri sono  espressi
entro  sessanta  giorni  dal ricevimento della proposta inviata dalla
Giunta Regionale; trascorso tale termine, la Giunta  Regionale  puo',
in ogni caso, procedere all'adozione.
   3. La Giunta Provinciale o la Giunta Metropolitana predispone, nei
casi  di  propria competenza, il Progetto Territoriale Operativo o il
Piano Paesistico e, acquisito il parere dei Comuni e delle  Comunita'
Montane interessate, lo adotta. I pareri sono espressi entro sessanta
giorni   dal   ricevimento   della   proposta  inviata  dalla  Giunta
Provinciale o dalla Giunta Metropolitana; trascorso tale termine,  la
Giunta  Provinciale  o  la  Giunta  Metropolitana puo', in ogni caso,
procedere all'adozione. Il Piano  adottato  e'  inviato  alla  Giunta
Regionale.
   4.  La Giunta Regionale da' notizia dell'adozione dei Piani di cui
ai  commi  2  e  3  sul  Bollettino  ufficiale  della  Regione,   con
l'indicazione  della sede in cui chiunque puo' prendere visione degli
elaborati; entro sessanta giorni dalla pubblicazione  sul  Bollettino
ufficiale  chiunque  puo'  far  pervenire alla Giunta Regionale, alla
Giunta Provinciale o alla Giunta Metropolitana  le  proprie  motivate
osservazioni.
   5.  La  Giunta  Regionale,  esaminate le osservazioni pervenute ed
acquisito il parere della Commissione  Tecnica  Urbanistica  e  della
Commissione  Regionale  per  la  tutela  e la valorizzazione dei beni
culturali e ambientali, espresso in seduta congiunta e rassegnato nel
termine  di  trenta  giorni  dalla  richiesta,  procede,  per  quanto
riguarda i Piani da essa adottati, alla predisposizione, con motivato
provvedimento,  degli  elaborati  definitivi che vengono trasmessi al
Consiglio Regionale per l'approvazione.
   6. Per quanto attiene ai Piani adottati  dalle  Province  o  dalla
Citta'   Metropolitana  le  stesse  provvedono,  dopo  l'esame  delle
osservazioni pervenute, alla redazione degli elaborati definitivi.
   7. I Piani di competenza provinciale o metropolitana, acquisito il
parere di conformita' con il Piano  Territoriale  Regionale  espresso
dalla   Giunta   Regionale  nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla
richiesta, sono trasmessi ai rispettivi Consigli per l'approvazione".