Art. 12. 1. L'articolo 8-quinquies della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e' sostituito dal seguente: "Articolo 8-quinquies - Formazione e approvazione del Progetto Territoriale Operativo e del Piano Paesistico. 1. I Progetti Territoriali Operativi ed i Piani Paesistici sono formati rispettivamente dalla Giunta Regionale o dalla Giunta Provinciale o dalla Giunta Metropolitana a seconda del Piano Territoriale approvato che li determina. 2. La Giunta Regionale, nei casi di propria competenza, adotta il Progetto Territoriale Operativo o il Piano Paesistico successivamente ai pareri, espressi dalle Province, dalla Citta' Metropolitana, dai Comuni e dalle Comunita' Montane interessate. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta inviata dalla Giunta Regionale; trascorso tale termine, la Giunta Regionale puo', in ogni caso, procedere all'adozione. 3. La Giunta Provinciale o la Giunta Metropolitana predispone, nei casi di propria competenza, il Progetto Territoriale Operativo o il Piano Paesistico e, acquisito il parere dei Comuni e delle Comunita' Montane interessate, lo adotta. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta inviata dalla Giunta Provinciale o dalla Giunta Metropolitana; trascorso tale termine, la Giunta Provinciale o la Giunta Metropolitana puo', in ogni caso, procedere all'adozione. Il Piano adottato e' inviato alla Giunta Regionale. 4. La Giunta Regionale da' notizia dell'adozione dei Piani di cui ai commi 2 e 3 sul Bollettino ufficiale della Regione, con l'indicazione della sede in cui chiunque puo' prendere visione degli elaborati; entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale chiunque puo' far pervenire alla Giunta Regionale, alla Giunta Provinciale o alla Giunta Metropolitana le proprie motivate osservazioni. 5. La Giunta Regionale, esaminate le osservazioni pervenute ed acquisito il parere della Commissione Tecnica Urbanistica e della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, espresso in seduta congiunta e rassegnato nel termine di trenta giorni dalla richiesta, procede, per quanto riguarda i Piani da essa adottati, alla predisposizione, con motivato provvedimento, degli elaborati definitivi che vengono trasmessi al Consiglio Regionale per l'approvazione. 6. Per quanto attiene ai Piani adottati dalle Province o dalla Citta' Metropolitana le stesse provvedono, dopo l'esame delle osservazioni pervenute, alla redazione degli elaborati definitivi. 7. I Piani di competenza provinciale o metropolitana, acquisito il parere di conformita' con il Piano Territoriale Regionale espresso dalla Giunta Regionale nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, sono trasmessi ai rispettivi Consigli per l'approvazione".