Art. 14. 1. Dopp l'articolo 9- bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e' inserito il seguente nuovo articolo: "Articolo 9-ter - Concorso dei Comuni e delle Comunita' Montane alla formazione dei Piani Territoriali di competenza provinciale e metropolitana. 1. La Provincia e la Citta' Metropolitana, rispetto alle finalita' della presente legge, assicurano il concorso dei Comuni e delle Comunita' Montane interessati nell'ambito dell'elaborazione del Piano Territoriale Provinciale, del Piano Teritoriale Metropolitano, dei Progetti Teritoriali Operativi e dei Piani Paesistici di loro competenza od a loro affidati. 2. Ai fini della realizzazione del concorso, di cui al comma 1, le Province e la Citta' Metropolitana, in sede di elaborazione dei Piani: a) attivano periodiche riunioni di Sindaci e dei Presidenti delle Comunita' Montane; b) raccolgono gli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali esistenti, o in itinere, anche al fine di realizzare una eventuale mosaicatura di sintesi degli stessi; c) prendono atto, laddove esistenti, delle indicazioni urbanistiche contenute nei piani pluriennali di sviluppo delle Comunita' Montane. 3. Le Province e la Citta' Metropolitana predispongono obbligatoriamente, con atto consiliare, un Regolamento relativo allo svolgimento delle riunioni di cui al punto a) del conmma 2. 4. La Giunta Provinciale e la Giunta Metropolitana, nel predisporre il Piano, tengono conto delle risultanze emerse dalle azioni di cui al comma 2. 5. Dell'avvenuto concorso dei Comuni e delle Comunita' Montane i Consigli Provinciali ed il Consiglio Metropolitano devono dare riscontro documentato in sede di adozione dei singoli Piani Territoriali".