Art. 14.
 
   1.  Dopp  l'articolo 9- bis della legge regionale 5 dicembre 1977,
n. 56, e' inserito il seguente nuovo articolo:
   "Articolo 9-ter - Concorso dei Comuni e  delle  Comunita'  Montane
alla  formazione  dei  Piani Territoriali di competenza provinciale e
metropolitana.
   1. La Provincia e la Citta' Metropolitana, rispetto alle finalita'
della presente legge, assicurano  il  concorso  dei  Comuni  e  delle
Comunita' Montane interessati nell'ambito dell'elaborazione del Piano
Territoriale  Provinciale,  del  Piano Teritoriale Metropolitano, dei
Progetti  Teritoriali  Operativi  e  dei  Piani  Paesistici  di  loro
competenza od a loro affidati.
   2. Ai fini della realizzazione del concorso, di cui al comma 1, le
Province  e  la  Citta'  Metropolitana,  in  sede di elaborazione dei
Piani:
     a) attivano periodiche riunioni  di  Sindaci  e  dei  Presidenti
delle Comunita' Montane;
     b)    raccolgono   gli   strumenti   urbanistici   comunali   ed
intercomunali esistenti, o in itinere, anche al  fine  di  realizzare
una eventuale mosaicatura di sintesi degli stessi;
     c)   prendono   atto,   laddove   esistenti,  delle  indicazioni
urbanistiche  contenute  nei  piani  pluriennali  di  sviluppo  delle
Comunita' Montane.
   3.   Le   Province   e   la   Citta'  Metropolitana  predispongono
obbligatoriamente, con atto consiliare, un Regolamento relativo  allo
svolgimento delle riunioni di cui al punto a) del conmma 2.
   4.   La   Giunta   Provinciale  e  la  Giunta  Metropolitana,  nel
predisporre il Piano, tengono conto  delle  risultanze  emerse  dalle
azioni di cui al comma 2.
   5.  Dell'avvenuto  concorso dei Comuni e delle Comunita' Montane i
Consigli  Provinciali  ed  il  Consiglio  Metropolitano  devono  dare
riscontro   documentato   in  sede  di  adozione  dei  singoli  Piani
Territoriali".