Art. 15.
 
   1.  L'articolo  10  della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e
successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
   "Articolo 10 - Varianti ai Piani Territoriali.
   1. I Piani Territoriali di cui all'articolo 3,  comma  1,  lettere
a),  b)  e c), sono variati, anche per integrazioni od aggiornamenti,
con le procedure previste dagli articoli 7 e  8-quinquies,  anche  in
base  alla  verifica  dello  stato di attuazione della pianificazione
territoriale, e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunita'.
   2.   I   Piani   Territoriali   sono   variati   in    conseguenza
dell'approvazione  dei  piani  di settore qualora questi ultimi siano
stati approvati  secondo  le  procedure  dell'articolo  7  e  possono
altresi'  essere  variati in conseguenza dell'approvazione di accordi
di  programma,  di  progetti  di  rilievo  regionale,  attuativi   di
normative  speciali  dello Stato del Programma regionale di sviluppo,
in quanto incidenti sull'assetto del territorio.
   3.  Le  previsioni  e  le   prescrizioni   contenute   nel   Piano
Territoriale  Regionale, nei Piani Territoriali Provinciali e nel Pi-
ano Territoriale Metropolitano devono  essere  adeguate  almeno  ogni
dieci  anni  e  comunque  in  relazione  al  variare delle situazioni
sociali ed economiche".