Art. 15. 1. L'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: "Articolo 10 - Varianti ai Piani Territoriali. 1. I Piani Territoriali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), sono variati, anche per integrazioni od aggiornamenti, con le procedure previste dagli articoli 7 e 8-quinquies, anche in base alla verifica dello stato di attuazione della pianificazione territoriale, e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunita'. 2. I Piani Territoriali sono variati in conseguenza dell'approvazione dei piani di settore qualora questi ultimi siano stati approvati secondo le procedure dell'articolo 7 e possono altresi' essere variati in conseguenza dell'approvazione di accordi di programma, di progetti di rilievo regionale, attuativi di normative speciali dello Stato del Programma regionale di sviluppo, in quanto incidenti sull'assetto del territorio. 3. Le previsioni e le prescrizioni contenute nel Piano Territoriale Regionale, nei Piani Territoriali Provinciali e nel Pi- ano Territoriale Metropolitano devono essere adeguate almeno ogni dieci anni e comunque in relazione al variare delle situazioni sociali ed economiche".