Art. 16.
 
   1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 5  dicembre  1977,  n.
56, e' inserito il seguente nuovo articolo:
   "Articolo   10-bis   -   Stato   di  attuazione  del  processo  di
pianificazione.
   1.  La  Giunta  Regionale,  le  Giunte  Provinciali  e  la  Giunta
Metropolitana  attivano iniziative per favorire la diffusa conoscenza
degli  strumenti  di  pianificazione  territoriale,   promuovono   ed
assicurano   l'aggiornamento   del  processo  di  pianificazione  del
territorio predisponendo, a tal fine, relazioni biennali sullo  stato
di attuazione del processo di pianificazione".