Art. 16. 1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e' inserito il seguente nuovo articolo: "Articolo 10-bis - Stato di attuazione del processo di pianificazione. 1. La Giunta Regionale, le Giunte Provinciali e la Giunta Metropolitana attivano iniziative per favorire la diffusa conoscenza degli strumenti di pianificazione territoriale, promuovono ed assicurano l'aggiornamento del processo di pianificazione del territorio predisponendo, a tal fine, relazioni biennali sullo stato di attuazione del processo di pianificazione".