Art. 17.
 
   1.  Il  primo  comma  dell'articolo  58  della  legge  regionale 5
dicembre 1977, n. 56  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  e'
sostituito dal seguente:
   "Dalla  data  di  adozione  dei  Piani Territoriali e dei Progetti
Territoriali Operativi, e fino alla loro approvazione, i Sindaci  dei
Comuni  interessati  sospendono  ogni determinazione sulle istanze di
concessione e di autorizzazione che siano in contrasto con  le  norme
specificatamente  contenute  negli  stessi,  ai  sensi  del  comma  2
dell'articolo 8".
   2. Il settimo comma  dell'articolo  58  della  legge  regionale  5
dicembre  1977,  n.  56  e  successive  modifiche ed integrazioni, e'
sostituito dal seguente:
   "I  provvedimenti  sospensivi del primo, secondo e quinto comma si
applicano fino alla data di approvazione degli strumenti urbanistici.
Le sospensioni non potranno comunque essere  protratte  oltre  i  tre
anni  dalla  data  di  adozione dei Piani Territoriali o del Progetto
Territoriale Operativo, nonche' degli strumenti urbanistici, generali
ed esecutivi, e dei progetti preliminari".