Art. 17. 1. Il primo comma dell'articolo 58 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: "Dalla data di adozione dei Piani Territoriali e dei Progetti Territoriali Operativi, e fino alla loro approvazione, i Sindaci dei Comuni interessati sospendono ogni determinazione sulle istanze di concessione e di autorizzazione che siano in contrasto con le norme specificatamente contenute negli stessi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8". 2. Il settimo comma dell'articolo 58 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: "I provvedimenti sospensivi del primo, secondo e quinto comma si applicano fino alla data di approvazione degli strumenti urbanistici. Le sospensioni non potranno comunque essere protratte oltre i tre anni dalla data di adozione dei Piani Territoriali o del Progetto Territoriale Operativo, nonche' degli strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e dei progetti preliminari".