Art. 18. 1. Il primo comma dell'articolo 77- bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: "La Commissione Tecnica Urbanistica e la Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali sono convocate in seduta congiunta dal Presidente della Commissione Tecnica Urbanistica per esprimere un unico parere obbligatorio, non vincolante, su: a) il Piano Territoriale Regionale; b) i Piani Territoriali Provinciali ed il Piano Territoriale Metropolitano; c) i Progetti Territoriali Operativi; d) i Piani Paesistici; e) i Piani di Area dei Parchi e delle altre aree protette".