Art. 18.
 
   1. Il primo comma dell'articolo 77- bis della  legge  regionale  5
dicembre  1977,  n.  56  e  successive  modifiche ed integrazioni, e'
sostituito dal seguente:
   "La Commissione Tecnica Urbanistica e la Commissione Regionale per
la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed  ambientali  sono
convocate  in  seduta  congiunta  dal  Presidente  della  Commissione
Tecnica Urbanistica per esprimere un unico parere  obbligatorio,  non
vincolante, su:
     a) il Piano Territoriale Regionale;
     b)  i  Piani  Territoriali  Provinciali ed il Piano Territoriale
Metropolitano;
     c) i Progetti Territoriali Operativi;
     d) i Piani Paesistici;
     e) i Piani di Area dei Parchi e delle altre aree protette".