Art. 19.
 
   1. Alla lettera a) del primo comma dell'articolo  11  della  legge
regionale  5  dicembre 1977, n. 56, sono abrogate le seguenti parole:
"e delle sue articolazioni sub-comprensoriali ed intercomunali".
   2. Al secondo comma  dell'articolo  37  della  legge  regionale  5
dicembre  1977;  n.  56  e successive modifiche ed integrazioni, sono
abrogate le seguenti parole: "e al Comprensorio".
   3. Al quinto  comma  dell'articolo  41  della  legge  regionale  5
dicembre  1977,  n.  56  e successive modifiche ed integrazioni, sono
abrogate le seguenti parole: "dei Comitati Comprensoriali".
   4. Al  primo  comma  dell'articolo  67  della  legge  regionale  5
dicembre  1977,  n.  56,  sono  abrogate  le seguenti parole: ", o su
proposta del Comitato Comprensoriale competente per territorio,".
   5. Il  terzo  comma  dell'articolo  74  della  legge  regionale  5
dicembre  1977,  n.  56  e  successive  modifiche ed integrazioni, e'
abrogato.