Art. 19. 1. Alla lettera a) del primo comma dell'articolo 11 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, sono abrogate le seguenti parole: "e delle sue articolazioni sub-comprensoriali ed intercomunali". 2. Al secondo comma dell'articolo 37 della legge regionale 5 dicembre 1977; n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogate le seguenti parole: "e al Comprensorio". 3. Al quinto comma dell'articolo 41 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogate le seguenti parole: "dei Comitati Comprensoriali". 4. Al primo comma dell'articolo 67 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, sono abrogate le seguenti parole: ", o su proposta del Comitato Comprensoriale competente per territorio,". 5. Il terzo comma dell'articolo 74 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, e' abrogato.