Art. 2.
 
   1. L'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre  1977,  n.  56  e
successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
   "Articolo 3 - Strumenti a livelli di pianificazione.
   1.  Sono  strumenti  di  pianificazione  per l'organizzazione e la
disciplina d'uso del territorio:
     a)  a livello regionale: il Piano Territoriale Regionale formato
dalla Regione che considera il territorio regionale, anche per parti,
e  ne  esplica  ed  ordina  gli  indirizzi  di   pianificazione   del
territorio;
     b)  a  livello  provinciale  e  di  area  metropolitana: i Piani
Territoriali  Provinciali  formati  dalle  Province   ed   il   Piano
Territoriale  Metropolitano  formato  dalla  Citta' Metropolitana che
considerano il territorio della Provincia o dell'area  metropolitana,
delineano  l'assetto  strutturale  del territorio e fissano i criteri
per la  disciplina  delle  trasformazioni,  in  conformita'  con  gli
indirizzi di pianificazione regionale;
     c)  a  livello  sub regionale e sub provinciale, per particolari
ambiti territoriali  o  per  l'attuazione  di  progetti  o  politiche
complesse:  i Progetti Territoriali Operativi e i Piani Paesistici; i
Progetti  Territoriali  Operativi  considerano   particolari   ambiti
subregionali  o sub-provinciali aventi specifico interesse economico,
ambientale o naturalistico ovvero interessati da progetti specifici o
da iniziative  di  politica  complessa,  mentre  i  Piani  Paesistici
considerano,   anch'essi,   particolari  ambiti  territoriali  aventi
preminenti caratteristiche di rilevante valore ambientale-paesistico;
     d) a livello comunale: i Piani Regolatori Generali,  aventi  per
oggetto  il territorio di un singolo Comune, o di piu' Comuni riuniti
in forme associate, ed i relativi strumenti di attuazione".