Art. 2. 1. L'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: "Articolo 3 - Strumenti a livelli di pianificazione. 1. Sono strumenti di pianificazione per l'organizzazione e la disciplina d'uso del territorio: a) a livello regionale: il Piano Territoriale Regionale formato dalla Regione che considera il territorio regionale, anche per parti, e ne esplica ed ordina gli indirizzi di pianificazione del territorio; b) a livello provinciale e di area metropolitana: i Piani Territoriali Provinciali formati dalle Province ed il Piano Territoriale Metropolitano formato dalla Citta' Metropolitana che considerano il territorio della Provincia o dell'area metropolitana, delineano l'assetto strutturale del territorio e fissano i criteri per la disciplina delle trasformazioni, in conformita' con gli indirizzi di pianificazione regionale; c) a livello sub regionale e sub provinciale, per particolari ambiti territoriali o per l'attuazione di progetti o politiche complesse: i Progetti Territoriali Operativi e i Piani Paesistici; i Progetti Territoriali Operativi considerano particolari ambiti subregionali o sub-provinciali aventi specifico interesse economico, ambientale o naturalistico ovvero interessati da progetti specifici o da iniziative di politica complessa, mentre i Piani Paesistici considerano, anch'essi, particolari ambiti territoriali aventi preminenti caratteristiche di rilevante valore ambientale-paesistico; d) a livello comunale: i Piani Regolatori Generali, aventi per oggetto il territorio di un singolo Comune, o di piu' Comuni riuniti in forme associate, ed i relativi strumenti di attuazione".