Art. 21. 1. L'articolo 4 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, e' sostituito dal seguente: "Articolo 4 - Pianificazione paesistica. 1. Laddove siano presenti beni ambientali, la cui valorizzazione e tutela esigano uno specifico ed organico intervento di livello regionale, la Regione, nell'esercizio della podesta' trasferita dallo Stato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, anche per il tramite delle Province e della Citta' Metropolitana e nei limiti di cui all'articolo 8-quinquies della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 come da ultimo modificato, redige Piani Paesistici. Tali Piani sono redatti, comunque, con riferimento in tutto o in parte alle seguenti aree: a) nelle localita' incluse negli elenchi di cui all'articolo 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 integrati come previsto dall'articolo 9 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni; b) nelle aree e localita' comprese nelle categorie di cui all'articolo 82, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; c) nelle aree individuate dal Piano Territoriale Regionale, dai Piani Territoriali Provinciali e dal Piano Territoriale Metropolitano come parti del territorio nelle quali la tutela e la valorizzazione dei beni storici, artistici ed ambientali esigono un'approfondita e specifica analisi e disciplina".