Art. 21.
 
   1. L'articolo 4 della legge regionale 3 aprile  1989,  n.  20,  e'
sostituito dal seguente:
   "Articolo 4 - Pianificazione paesistica.
   1. Laddove siano presenti beni ambientali, la cui valorizzazione e
tutela  esigano  uno  specifico  ed  organico  intervento  di livello
regionale, la Regione, nell'esercizio della podesta' trasferita dallo
Stato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972,
n.  8,  anche  per  il  tramite  delle  Province   e   della   Citta'
Metropolitana  e  nei  limiti  di  cui all'articolo 8-quinquies della
legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56  come  da  ultimo  modificato,
redige  Piani  Paesistici.  Tali  Piani  sono  redatti, comunque, con
riferimento in tutto o in parte alle seguenti aree:
     a) nelle localita' incluse negli elenchi di cui all'articolo  1,
numeri  3  e  4,  della  legge 29 giugno 1939, n. 1497 integrati come
previsto dall'articolo 9 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56
e successive modifiche ed integrazioni;
     b) nelle aree  e  localita'  comprese  nelle  categorie  di  cui
all'articolo  82,  quinto  comma  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 modificato  dalla  legge  8  agosto
1985, n. 431;
     c)  nelle aree individuate dal Piano Territoriale Regionale, dai
Piani Territoriali Provinciali e dal Piano Territoriale Metropolitano
come parti del territorio nelle quali la tutela e  la  valorizzazione
dei  beni  storici, artistici ed ambientali esigono un'approfondita e
specifica analisi e disciplina".