Art. 22.
 
   1. Per effetto della presente legge e dalla data della sua entrata
in vigore, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
     a) gli articoli 80,  80-  bis  e  82  della  legge  regionale  5
dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;
     b)  il  secondo comma dell'articolo 2 e il titolo II della legge
regionalale 6 marzo 1989, n. 16;
     c) gli articoli 3 e 7 della legge regionale 3  aprile  1989,  n.
20.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, 10 novembre 1994
 
                               BRIZIO