Art. 22. 1. Per effetto della presente legge e dalla data della sua entrata in vigore, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) gli articoli 80, 80- bis e 82 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni; b) il secondo comma dell'articolo 2 e il titolo II della legge regionalale 6 marzo 1989, n. 16; c) gli articoli 3 e 7 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, 10 novembre 1994 BRIZIO