Art. 4.
 
   1.  L'articolo  4  della  legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e
successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
   "Articolo 4 - Processo di pianificazione del territorio.
   1. Il processo di pianificazione del territorio e' realizzato  dai
soggetti   di   cui  all'articolo  2,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze, tenendo conto dei Piani riguardanti l'ambito territoriale
considerato o comunque interessato, ed assicurando il rispetto  delle
linee  fondamentali  dell'assetto del territorio nazionale, formulate
dallo Stato in attuazione dell'articolo 81, primo comma, lettera  a),
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
   2.  Gli  strumenti  di  pianificazione  territoriale considerano i
contenuti e le prescrizioni dei piani e dei programmi settoriali  che
hanno  incidenza  territoriale  e che sono redatti in applicazione di
disposizioni normative nazionali e regionali  e  provvedono  al  loro
coordinamento  nel  rispetto  delle  competenze  degli organi statali
interessati.
   3.  Il  Piano  Territoriale  Regionale,   i   Piani   Territoriali
Provinciali,  il  Piano  Territoriale  Metropolitano  ed  i  Progetti
Territoriali  Operativi,  qualora   contengano   una   specifica   ed
esauriente  considerazione  dei  valori  ambientali delle porzioni di
territorio da tutelare e da valorizzare,  hanno  anche  efficacia  ai
fini   della   tutela   del   paesaggio  e  ottemperano  al  disposto
dell'articolo 1- bis della legge 8 agosto 1985, n.  431;  l'esistenza
di  detta  condizione  e  l'efficacia dei Piani ai fini paesaggistici
sono riconosciute e dichiarate espressamente in sede di adozione.
   4.  Gli  strumenti  di  pianificazione  territoriale costituiscono
quadro  di  riferimento  e  di  indirizzo  per  la  formazione  degli
strumenti urbanistici e per la redazione dei piani settoriali i quali
devono dimostrare la congruenza con gli stessi.
   5.  Per  quanto  attiene  ai contenuti ed agli elaborati dei Piani
Paesistici si applicano le norme di cui agli articoli  5  e  6  della
legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.
   6.  Per  quanto  attiene  ai  Piani  dei Parchi e delle altre aree
protette naturali si applicano le norme previste dalle vigenti  leggi
di settore.
   7.  Le  previsioni  e  le  normative  di  cui alla presente legge,
concernenti il Piano Territoriale Metropolitano si  applicano  a  far
tempo    dalla   individuazione   dell'area   e   dalla   istituzione
dell'autorita' della Citta' Metropolitana.
   8. I Piani Territoriali hanno valore  di  programmi,  regionali  e
sub-regionali  di  sviluppo  economico  e  di  uso  del suolo, per il
coordinamento, di cui al comma 4  dell'articolo  17  della  legge  18
maggio 1989, n. 183, per la predisposizione dei Piani di Bacino".