Art. 5.
 
   1.  L'articolo  5  della  legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e
successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
   "Articolo 5 - Contenuti del Piano Territoriale.
   1. Il Piano  Territoriale  Regionale,  in  coordinamento  con  gli
indirizzi  di sviluppo economico e sociale del Piemonte, contenuti in
atti  di  programmazione  regionale,  laddove  questi  ultimi   siano
vigenti,   definisce   gli   indirizzi   generali   e  settoriali  di
pianificazione del territorio della Regione e  provvede  al  riordino
organico  dei  piani,  programmi  e  progetti  regionali  di settore,
nonche' delle direttive e degli atti programmatici comunque formulati
dal Consiglio Regionale aventi rilevanza territoriale.
   2. Il Piano Territoriale  Provinciale  ed  il  Piano  Territoriale
Metropolitano,  in conformita' con le indicazioni contenute nel Piano
Territoriale  Regionale,   configurano   l'assetto   del   territorio
tutelando  e  valorizzando  l'ambiente naturale nella sua integrita',
considerano la pianificazione  comunale  esistente  e  coordinano  le
politiche  per  la  trasformazione  e  la gestione del territorio che
risultano necessarie per promuovere il  corretto  uso  delle  risorse
ambientali  e  naturali  e  la  razionale organizzazione territoriale
delle attivita' e degli insediamenti.
   3.  Per  l'attuazione  delle  politiche  individuate,   il   Piano
Territoriale:
     a)  puo' definire direttamente i vincoli e gli interventi che si
rendono necessari, valutando gli effetti ambientali e socio-economici
che  la  realizzazione  di  tali  interventi  puo'   complessivamente
determinare;
     b)  fornisce  indicazioni  territoriali  e normative da seguire,
precisare e introdurre nella formazione e adeguamento degli strumenti
urbanistici e dei piani e programmi di settore;
     c) fornisce indicazioni  per  il  coordinamento  dei  programmi,
relativi    ai   piu'   rilevanti   interventi   territoriali   delle
Amministrazioni  e  delle  Aziende  pubbliche,  nel  rispetto   delle
competenze   statali   definite  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
   4.  A tale scopo, e secondo le modalita' di cui al comma 3, il Pi-
ano Territoriale definisce:
     a)  le  porzioni  di  territorio  da  sottoporre  a  particolare
disciplina  ai fini della tutela delle risorse primarie, della difesa
del suolo dal dissesto  idrogeologico,  della  prevenzione  e  difesa
dall'inquinamento,  definendo, nel rispetto delle competenze statali,
i criteri di salvaguardia;
     b)  le  porzioni  di  territorio  da  sottoporre  a  particolare
disciplina  ai  fini  della  tutela  e  della valorizzazione dei beni
storico-artistici ed ambientali, dei parchi e delle riserve  naturali
e delle aree di interesse paesaggistico e turistico;
     c)  i  criteri  localizzativi  per  le  reti infrastrutturali, i
servizi, le attrezzature  e  gli  impianti  produttivi  di  interesse
regionale;   con  particolare  attenzione  ai  trasporti,  alle  reti
telematiche ed alle attivita' produttive  e  commerciali  di  livello
sovracomunale;
     d)  i  criteri,  gli indirizzi e le principali prescrizioni, che
devono essere osservati nella formazione dei piani a livello comunale
o di settore, precisando  le  eventuali  prescrizioni  immediatamente
prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente e vincolanti
anche nei confronti dei privati;
     e)  i  casi  in  cui  la specificazione o l'attuazione del Piano
Territoriale   sono   subordinate   alla   formazione   di   Progetto
Territoriale Operativo, individuandone anche l'area relativa.
   5.   Il  Piano  Territoriale  definisce  inoltre  i  criteri,  gli
indirizzi e gli elementi territoriali per la formazione di  programmi
e  provvedimenti  di  settore e puo' dettare particolari discipline e
prescrizioni  relative  alle  materie  di  competenza  regionale;  in
particolare  definisce  le  linee  di indirizzo territoriale relative
alle attivita' di cava, allo smaltimento dei rifiuti, alla tutela  ed
uso delle risorse idriche e dello smaltimento dei reflui, ai piani di
qualita' dell'aria e del rumore.
   6.  Il  Piano  Territoriale  costituisce quadro di riferimento per
l'attuazione programmata degli  interventi  pubblici  e  privati  sul
territorio".