Art. 6. 1. Al numero 1) del primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogate le seguenti parole: "e del relativo programma pluriennale di intervento e di spesa secondo quanto previsto al punto d) dell'articolo 12 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43". 2. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: "2) le tavole di piano, che definiscono alla scala piu' appropriata, e comunque non inferiore a 1:250000, le scelte e le politiche di piano in riferimento alla situazione di fatto ed ai contenuti di cui al quarto comma dell'articolo 5;".