Art. 6.
 
   1.  Al  numero  1)  del  primo  comma  dell'articolo 6 della legge
regionale  5  dicembre  1977,  n.  56  e  successive   modifiche   ed
integrazioni,  sono  abrogate  le  seguenti  parole:  "e del relativo
programma  pluriennale  di  intervento  e  di  spesa  secondo  quanto
previsto al punto d) dell'articolo 12 della legge regionale 19 agosto
1977, n. 43".
   2.  Il  numero  2)  del  primo  comma  dell'articolo 6 della legge
regionale  5  dicembre  1977,  n.  56  e  successive   modifiche   ed
integrazioni, e' sostituito dal seguente:
   "2)   le   tavole  di  piano,  che  definiscono  alla  scala  piu'
appropriata, e comunque non inferiore a  1:250000,  le  scelte  e  le
politiche  di  piano  in  riferimento  alla situazione di fatto ed ai
contenuti di cui al quarto comma dell'articolo 5;".