Art. 7.
 
   1.  L'articolo  7  della  legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e
successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
   "Articolo 7 - Formazione e approvazione dei Piani Territoriali.
   1.  La  Giunta  Regionale,  sentite  le  Province  e   la   Citta'
Metropolitana,  adotta il Piano Territoriale Regionale e lo trasmette
alle Province  ed  alla  Citta'  Metropolitana.  Entro  i  successivi
quarantacinque   giorni,   le  Province  e  la  Citta'  Metropolitana
esprimono con deliberazione consiliare, e trasmettono  alla  Regione,
il  loro  parere;  contestualmente alla trasmissione alle Province ed
alla  Citta'  Metropolitana,  viene  data  notizia   sul   Bollettino
ufficiale  della  Regione  con indicazione delle sedi in cui chiunque
puo' prendere visione degli elaborati al fine di  far  pervenire  nei
successivi  quarantacinque  giorni  motivate  osservazioni. Decorsi i
termini predetti, la  Giunta  Regionale,  esaminati  i  pareri  e  le
osservazioni   ed  acquisito  il  parere  della  Commissione  Tecnica
Urbanistica  e  della  Commissione  Regionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  dei  beni  culturali e ambientali, espresso in seduta
congiunta e rassegnato entro trenta giorni dalla richiesta, assume le
determinazioni al riguardo e  procede,  con  provvedimento  motivato,
alla  predisposizione degli elaborati definitivi; conseguentemente il
Piano e' sottoposto al Consiglio Regionale per l'approvazione.
   2. La Giunta Provinciale o la Giunta Metropolitana predispone, con
il concorso dei Comuni attuato secondo le modalita' dell'articolo  9-
ter,  il  Piano  Territoriale  Provinciale  o  il  Piano Territoriale
Metropolitano che viene trasmesso alle Comunita' Montane ed ai Comuni
interessati. Entro sessanta  giorni  dalla  ricezione,  le  Comunita'
Montane  ed  i  Comuni esprimono con deliberazione consiliare il loro
parere e lo trasmettono alla Provincia od alla Citta'  Metropolitana.
Della  redazione del Piano viene altresi' data notizia sul Bollettino
ufficiale della Regione con l'indicazione delle sedi in cui  chiunque
puo'  prendere  visione  degli  elaborati  al fine di presentare, nei
successivi sessanta giorni, eventuali motivate osservazioni.  Decorsi
i  termini predetti, la Giunta Provinciale o la Giunta Metropolitana,
esaminati i pareri e le osservazioni ed assunte le determinazioni  al
riguardo   predispone,  con  provvedimento  motivato,  gli  elaborati
definitivi e  li  invia  al  Consiglio  Provinciale  o  al  Consiglio
Metropolitano per l'adozione. Il Piano adottato e' inviato, corredato
dai  pareri  espressi  dagli  Enti  locali, alla Giunta Regionale. La
Giunta  Regionale  entro  novanta  giorni,  e  previo  parere   della
Commissione  Tecnica Urbanistica e della Commissione Regionale per la
tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, espresso in
seduta congiunta e rassegnato entro trenta  giorni  dalla  richiesta,
predispone  una  relazione  sulla  conformita'  del  Piano  al  Piano
Territoriale Regionale o, se non ancora approvato, con gli  indirizzi
di  pianificazione regionale, generali o settoriali, gia' operanti ed
esprime, con atto deliberativo, una  propria  proposta  al  Consiglio
Regionale  il  quale,  entro  i successivi novanta giorni dall'invio,
approva il Piano".