Art. 8. 1. L'articolo 8 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: "Articolo 8 - Efficacia dei Piani Territoriali. 1. I Piani Territoriali sono pubblicati, a seguito della loro approvazione, per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione e da tale data entrano in vigore ed hanno efficacia a tempo indeterminato nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla legislazione. 2. Dalla data di adozione dei Piani Territoriali si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 58 esclusivamente alle norme specificatamente individuate, a pena di inefficacia delle stesse, dalla Giunta Regionale nell'atto di adozione. 3. Ove i Piani di cui al comma 1 comportino la revisione degli strumenti urbanistici generali di livello comunale, o l'introduzione di varianti agli stessi, si applicano le disposizioni del titolo III. 4. I Piani Territoriali possono contenere disposizioni cogenti per i Piani Regolatori Generali, nonche' disposizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente, e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati; l'esistenza delle prescrizioni e disposizioni predette deve essere espressamente evidenziata, a pena di inefficacia delle stesse, nell'atto di approvazione del Piano. 5. Nelle aree normate dai Piani Paesistici, redatti ai sensi della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, e nelle aree protette normate dai Piani di area di cui all'articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, cosi' come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36, a partire dalla data della loro adozione, e' fatto divieto di rilasciare ogni concessione od autorizzazione concernente interventi in contrasto con le prescrizioni individuate dai Piani stessi come immediatamente prevalenti. 6. I Progetti Territoriali Operativi ed i Piani Paesistici approvati costituiscono, a tutti gli effetti, variante al Piano Territoriale Regionale e ai relativi Piani Territoriali Provinciali o Piano Territoriale Metropolitano".