Art. 8.
 
   1.  L'articolo  8  della  legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e
successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
   "Articolo 8 - Efficacia dei Piani Territoriali.
   1. I Piani Territoriali sono  pubblicati,  a  seguito  della  loro
approvazione,  per  estratto sul Bollettino ufficiale della Regione e
da  tale  data  entrano  in  vigore  ed  hanno  efficacia   a   tempo
indeterminato  nei  confronti di tutti i soggetti pubblici e privati,
nei limiti previsti dalla legislazione.
   2. Dalla data di adozione dei Piani Territoriali si  applicano  le
misure  di  salvaguardia  di  cui all'articolo 58 esclusivamente alle
norme specificatamente  individuate,  a  pena  di  inefficacia  delle
stesse, dalla Giunta Regionale nell'atto di adozione.
   3.  Ove  i  Piani  di cui al comma 1 comportino la revisione degli
strumenti urbanistici generali di livello comunale, o  l'introduzione
di varianti agli stessi, si applicano le disposizioni del titolo III.
   4. I Piani Territoriali possono contenere disposizioni cogenti per
i  Piani  Regolatori  Generali,  nonche'  disposizioni immediatamente
prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente, e vincolanti
anche nei  confronti  degli  interventi  settoriali  e  dei  privati;
l'esistenza  delle  prescrizioni  e disposizioni predette deve essere
espressamente  evidenziata,  a  pena  di  inefficacia  delle  stesse,
nell'atto di approvazione del Piano.
   5. Nelle aree normate dai Piani Paesistici, redatti ai sensi della
legge  regionale  3 aprile 1989, n. 20, e nelle aree protette normate
dai Piani di area di cui all'articolo 23  della  legge  regionale  22
marzo  1990, n. 12, cosi' come modificato dall'articolo 7 della legge
regionale 21 luglio 1992, n. 36, a  partire  dalla  data  della  loro
adozione,   e'  fatto  divieto  di  rilasciare  ogni  concessione  od
autorizzazione   concernente   interventi   in   contrasto   con   le
prescrizioni   individuate   dai  Piani  stessi  come  immediatamente
prevalenti.
   6.  I  Progetti  Territoriali  Operativi  ed  i  Piani  Paesistici
approvati  costituiscono,  a  tutti  gli  effetti,  variante al Piano
Territoriale Regionale e ai relativi Piani Territoriali Provinciali o
Piano Territoriale Metropolitano".