Art. 9. 1. L'articolo 8- bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e' sostituito dal seguente: "Articolo 8-bis - Attuazione dei Piani Territoriali. 1. I Piani Territoriali si attuano mediante l'adeguamento dei Piani Regolatori Generali, mediante i piani e i programmi di settore, i progetti di rilievo regionale o provinciale o metropolitano o attuativi di normative speciali dello Stato o della Regione. 2. I Piani settoriali qualora contengano indicazioni di carattere territoriale, incidenti direttamente sull'uso del suolo, sono approvati secondo le procedure della presente legge e, di conseguenza, costituiscono variante ai Piani Territoriali. 3. I Piani Territoriali possono, altresi', essere attuati attraverso l'emanazione, da parte del Consiglio Regionale, di specifiche direttive di indirizzo - settoriali o per ambiti territoriali - rivolte alle Province ed ai Comuni ai fini della redazione o della gestione dei Piani di loro competenza".