Art. 9.
 
   1. L'articolo 8- bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56,
e' sostituito dal seguente:
   "Articolo 8-bis - Attuazione dei Piani Territoriali.
   1. I Piani Territoriali  si  attuano  mediante  l'adeguamento  dei
Piani Regolatori Generali, mediante i piani e i programmi di settore,
i  progetti  di  rilievo  regionale  o  provinciale o metropolitano o
attuativi di normative speciali dello Stato o della Regione.
   2. I Piani settoriali qualora contengano indicazioni di  carattere
territoriale,   incidenti   direttamente  sull'uso  del  suolo,  sono
approvati  secondo  le  procedure  della   presente   legge   e,   di
conseguenza, costituiscono variante ai Piani Territoriali.
   3.   I   Piani  Territoriali  possono,  altresi',  essere  attuati
attraverso  l'emanazione,  da  parte  del  Consiglio  Regionale,   di
specifiche   direttive   di  indirizzo  -  settoriali  o  per  ambiti
territoriali - rivolte alle Province  ed  ai  Comuni  ai  fini  della
redazione o della gestione dei Piani di loro competenza".