Art. 11.
 
   1.  L'articolo  15 della legge regionale 10 dicembre 1984 n. 64 e'
sostituito dal seguente:
   "Articolo 15 - Riserve.
   1. I Comuni sono autorizzati ad assegnare,  dandone  comunicazione
alla  Regione, un'aliquota non eccedente il 25 per cento, arrotondata
all'unita' superiore, degli alloggi che  si  rendono  disponibili  su
base annua, al di fuori delle graduatorie di cui all'articolo 12, per
far  fronte  a  specifiche  e  documentabili  situazioni di emergenza
abitativa, quali:  pubbliche  calamita',  sfratti,  sistemazione  dei
profughi,  sgombero  di unita' abitative da recuperare, trasferimento
di appartenenti alle forze dell'ordine.
   2. Tutte le quote di riserva previste dalle  vigenti  disposizioni
debbono  essere  contenute  nel  predetto  25 per cento di alloggi da
assegnare annualmente in ciascun ambito.
   3. Al fine di assicurare alle forze dell'ordine la possibilita' di
richiedere l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale  pubblica,
i  Comuni  informano  la  Prefettura  in merito ai bandi emessi ed al
numero di alloggi che, nell'ambito della  riserva  di  cui  al  primo
comma,  possono essere destinati alle forze dell'ordine; tale riserva
speciale deve essere prevista in misura comunque non inferiore  al  5
per  cento  degli  alloggi  di cui si prevede l'assegnazione. Qualora
entro sessanta giorni dall'invio della  comunicazione  la  Prefettura
non abbia segnalato l'interesse ad accedere alla riserva speciale, la
stessa non e' piu operante.
   4.  A norma dell'articolo 13 della legge regionale 9 gennaio 1987,
n. 1, la Giunta Regionale  puo'  riservare,  anche  su  proposta  dei
Comuni  interessati,  una  quota  di alloggi di edilizia residenziale
pubblica non superiore al 10 per  cento  dell'aliquota  prevista  dal
primo  comma, a favore degli emigrati che ne facciano richiesta entro
tre anni dalla data del rientro e che siano in possesso dei requisiti
previsti dall'articolo 2.
   5. Anche  per  le  assegnazioni  degli  alloggi  riservati  devono
sussistere i requisiti prescritti all'articolo 2.
   6.  Nel  caso  in  cui  il  beneficiario  della  riserva  sia gia'
assegnatario  di  alloggio  di  edilizia  residenziale   pubblica   i
requisiti richiesti sono quelli di permanenza.
   7. L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalla Commissione
di cui all'articolo 10 previa istruttoria dei Comuni interessati.
   8. Qualora, in presenza delle situazioni di emergenza abitativa di
cui  al  comma  1,  sussistano  condizioni  di particolare urgenza il
Comune puo' procedere, anche in deroga ai commi 5 e 6 ma  nell'ambito
della  quota di riserva di cui al comma 1, a sistemazioni provvisorie
che non possono eccedere la durata di due anni.
   9. Ogni altra forma di riserva al di fuori di quelle previste  dal
presente  articolo, deve essere determinata da leggi regionali, fatte
salve diverse disposizioni stabilite da leggi nazionali".