Art. 11. 1. L'articolo 15 della legge regionale 10 dicembre 1984 n. 64 e' sostituito dal seguente: "Articolo 15 - Riserve. 1. I Comuni sono autorizzati ad assegnare, dandone comunicazione alla Regione, un'aliquota non eccedente il 25 per cento, arrotondata all'unita' superiore, degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie di cui all'articolo 12, per far fronte a specifiche e documentabili situazioni di emergenza abitativa, quali: pubbliche calamita', sfratti, sistemazione dei profughi, sgombero di unita' abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine. 2. Tutte le quote di riserva previste dalle vigenti disposizioni debbono essere contenute nel predetto 25 per cento di alloggi da assegnare annualmente in ciascun ambito. 3. Al fine di assicurare alle forze dell'ordine la possibilita' di richiedere l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i Comuni informano la Prefettura in merito ai bandi emessi ed al numero di alloggi che, nell'ambito della riserva di cui al primo comma, possono essere destinati alle forze dell'ordine; tale riserva speciale deve essere prevista in misura comunque non inferiore al 5 per cento degli alloggi di cui si prevede l'assegnazione. Qualora entro sessanta giorni dall'invio della comunicazione la Prefettura non abbia segnalato l'interesse ad accedere alla riserva speciale, la stessa non e' piu operante. 4. A norma dell'articolo 13 della legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1, la Giunta Regionale puo' riservare, anche su proposta dei Comuni interessati, una quota di alloggi di edilizia residenziale pubblica non superiore al 10 per cento dell'aliquota prevista dal primo comma, a favore degli emigrati che ne facciano richiesta entro tre anni dalla data del rientro e che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2. 5. Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti all'articolo 2. 6. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia gia' assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica i requisiti richiesti sono quelli di permanenza. 7. L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalla Commissione di cui all'articolo 10 previa istruttoria dei Comuni interessati. 8. Qualora, in presenza delle situazioni di emergenza abitativa di cui al comma 1, sussistano condizioni di particolare urgenza il Comune puo' procedere, anche in deroga ai commi 5 e 6 ma nell'ambito della quota di riserva di cui al comma 1, a sistemazioni provvisorie che non possono eccedere la durata di due anni. 9. Ogni altra forma di riserva al di fuori di quelle previste dal presente articolo, deve essere determinata da leggi regionali, fatte salve diverse disposizioni stabilite da leggi nazionali".