Art. 12. 1. L'articolo 16 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, e' sostituito dal seguente: "Articolo 16 - Ente competente alle assegnazioni. 1. All'assegnazione degli alloggi provvede il Comune nel cui territorio gli alloggi stessi sono stati realizzati, con atto deliberativo assunto nelle forme previste dalla legislazione vigente. Qualora il Comune non provveda all'assegnazione entro novanta giorni dalla comunicazione di messa a disposizione, per tutto il tempo eccedente e' tenuto a corrispondere all'Ente gestore il corrispettivo delle quote a), b), c) e d), di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, non introitate. 2. Non puo' essere assegnato un alloggio con un numero di vani abitabili superiore al numero dei componenti il nucleo familiare. 3. Dal computo dei vani abitabili, determinati ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 3 del decreto-legge n. 460/1967, convertito dalla legge n. 628/1967, sono esclusi i vani destinati a servizi, il disimpegno e la cucina. 4. La Giunta Regionale su motivata e documentata richiesta congiunta dell'Ente gestore e del Comune nel quale e' ubicato l'alloggio, puo' autorizzare la deroga alla norma di cui al comma 2. 5. La Giunta Regionale, su documentata richiesta congiunta del Comune in cui sono ubicati gli alloggi e dell'ATC competente per territorio, in cui si attesti l'impossibilita' di assegnazione a soggetti aventi titolo, puo' autorizzare l'esclusione temporanea di alloggi di ERP dall'applicazione delle norme della presente legge. In tal caso l'intero gettito dei canoni di locazione determinati ai sensi del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, al netto delle spese riconosciute all'Ente gestore, e' versato in Gestione Speciale come definita all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicemhre 1972, n. 1036".