Art. 12.
 
   1. L'articolo 16 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, e'
sostituito dal seguente:
   "Articolo 16 - Ente competente alle assegnazioni.
   1. All'assegnazione degli  alloggi  provvede  il  Comune  nel  cui
territorio  gli  alloggi  stessi  sono  stati  realizzati,  con  atto
deliberativo assunto nelle forme previste dalla legislazione vigente.
Qualora il Comune non provveda all'assegnazione entro novanta  giorni
dalla  comunicazione  di  messa  a  disposizione,  per tutto il tempo
eccedente e' tenuto a corrispondere all'Ente gestore il corrispettivo
delle quote a), b), c) e d), di cui all'articolo 19 del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   30  dicembre  1972,  n.  1035,  non
introitate.
   2. Non puo' essere assegnato un alloggio con  un  numero  di  vani
abitabili superiore al numero dei componenti il nucleo familiare.
   3. Dal computo dei vani abitabili, determinati ai sensi del quarto
e  quinto  comma  dell'articolo  3  del  decreto-legge  n.  460/1967,
convertito dalla legge n. 628/1967, sono esclusi i vani  destinati  a
servizi, il disimpegno e la cucina.
   4.  La  Giunta  Regionale  su  motivata  e  documentata  richiesta
congiunta dell'Ente  gestore  e  del  Comune  nel  quale  e'  ubicato
l'alloggio, puo' autorizzare la deroga alla norma di cui al comma 2.
   5.  La  Giunta  Regionale,  su documentata richiesta congiunta del
Comune in cui sono ubicati gli  alloggi  e  dell'ATC  competente  per
territorio,  in  cui  si  attesti  l'impossibilita' di assegnazione a
soggetti aventi titolo, puo' autorizzare l'esclusione  temporanea  di
alloggi di ERP dall'applicazione delle norme della presente legge. In
tal  caso  l'intero  gettito  dei  canoni di locazione determinati ai
sensi del decreto-legge 11  luglio  1992,  n.  333,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  1992, n. 359, al netto delle
spese riconosciute all'Ente gestore, e' versato in Gestione  Speciale
come  definita  all'articolo  10  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 30 dicemhre 1972, n. 1036".