Art. 13.
 
   1.  Il  secondo  comma  dell'articolo  18 della legge regionale 10
dicembre 1984, n.  64,  come  modificato  dalla  legge  regionale  28
novembre 1986, n. 54, e' sostituito dal seguente:
   "In  caso  di  separazione,  di  scioglimento  del  matrimonio, di
cessazione degli effetti civili del  medesimo,  di  cessazione  della
convivenza  more uxorio l'Ente gestore provvede all'eventuale voltura
della convenzione uniformandosi alla decisione del  giudice,  o  alla
volonta'  delle  stesse  parti  espressa  nel  verbale di separazione
omologato dal Tribunale".
   2. Dopo il secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale 10
dicembre 1984, n.  64,  come  modificato  dalla  legge  regionale  28
novembre 1986, n. 54, e' inserito il seguente comma:
   "Le  disposizioni  di  cui  al  primo e secondo comma si applicano
anche nel caso di cessazione della stabile convivenza come  causa  di
successione  nell'assegnazione  ovvero come presupposto della voltura
della convenzione a favore del convivente affidatario della prole".
   3. Al comma quarto  dell'articolo  18  della  legge  regionale  10
dicembre  1984,  n.  64,  come  modificato  dalla  legge regionale 28
novembre 1986, n. 54, la parola "Comune" e' sostituita con la  parola
"alloggio".