Art. 13. 1. Il secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, come modificato dalla legge regionale 28 novembre 1986, n. 54, e' sostituito dal seguente: "In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, di cessazione della convivenza more uxorio l'Ente gestore provvede all'eventuale voltura della convenzione uniformandosi alla decisione del giudice, o alla volonta' delle stesse parti espressa nel verbale di separazione omologato dal Tribunale". 2. Dopo il secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, come modificato dalla legge regionale 28 novembre 1986, n. 54, e' inserito il seguente comma: "Le disposizioni di cui al primo e secondo comma si applicano anche nel caso di cessazione della stabile convivenza come causa di successione nell'assegnazione ovvero come presupposto della voltura della convenzione a favore del convivente affidatario della prole". 3. Al comma quarto dell'articolo 18 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, come modificato dalla legge regionale 28 novembre 1986, n. 54, la parola "Comune" e' sostituita con la parola "alloggio".