Art. 15. 1. La lettera b) del primo comma dell'articolo 21 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, e' sostituita dalla seguente: " b) abbia trasferito altrove la propria residenza o abbia abbandonato l'alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salva preventiva autorizzazione dell'Ente gestore, o ne abbia mutato la destinazione d'uso". 2. Il quarto comma dell'articolo 21 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, e' sostituito dal seguente: "Il Comune, d'intesa con l'Ente gestore, predispone biennalmente programmi idonei a promuovere il rilascio degli alloggi da parte degli assegnatari per i quali si verifichi la condizione di decadenza di cui al primo comma, lettera e): tali programmi prevedono, ove possibile, un'offerta di alloggi da acquisire in proprieta' o in locazione convenzionata". 3. L'ottavo comma dell'articolo 21 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, e' sostituito dal seguente: "Per il procedimento si applicano le disposizioni previste per l'annullamento dell'assegnazione ad eccezione del caso di trasferimento della residenza da parte dell'assegnatario, ove la decadenza e' pronunciata d'ufficio ed ha decorrenza immediata".