Art. 15.
 
   1.  La  lettera  b)  del  primo comma dell'articolo 21 della legge
regionale 10 dicembre 1984, n. 64, e' sostituita dalla seguente:
    " b) abbia  trasferito  altrove  la  propria  residenza  o  abbia
abbandonato  l'alloggio  per  un  periodo superiore a tre mesi, salva
preventiva autorizzazione dell'Ente gestore, o  ne  abbia  mutato  la
destinazione d'uso".
   2.  Il  quarto  comma  dell'articolo  21  della legge regionale 10
dicembre 1984, n. 64, e' sostituito dal seguente:
   "Il Comune, d'intesa con l'Ente gestore,  predispone  biennalmente
programmi  idonei  a  promuovere  il  rilascio degli alloggi da parte
degli assegnatari per i quali si verifichi la condizione di decadenza
di cui al primo comma, lettera  e):  tali  programmi  prevedono,  ove
possibile,  un'offerta  di  alloggi  da  acquisire in proprieta' o in
locazione convenzionata".
   3. L'ottavo  comma  dell'articolo  21  della  legge  regionale  10
dicembre 1984, n. 64, e' sostituito dal seguente:
   "Per  il  procedimento  si  applicano le disposizioni previste per
l'annullamento   dell'assegnazione   ad   eccezione   del   caso   di
trasferimento  della  residenza  da  parte  dell'assegnatario, ove la
decadenza e' pronunciata d'ufficio ed ha decorrenza immediata".