Art. 16. 1. Nella legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, come modificata dalle leggi regionali 27 febbraio 1986, n. 12, 28 novembre 1986, n. 54 e 23 aprile 1990, n. 45, ovunque ricorrano le espressioni: "IACP" o "Istituti Autonomi per le Case Popolari" queste sono sostituite da: "ATC" e l'espressione: "Consorzio Regionale fra gli IACP" e' sostituita da: "Giunta Regionale" salvo: a) ai commi sesto, dodicesimo, tredicesimo, sedicesimo e diciottesimo dell'articolo 17 ove le parole: "Istituto Autonomo Case Popolari" o "IACP" sono sostituite dalle parole: "Ente gestore"; b) al comma diciassettesimo dell'articolo 17 ove le parole "IACP" sono sostituite dalle parole: "Enti gestori"; c) al nono comma dell'articolo 19 ove le parole: "dal Consorzio fra gli IACP" sono sostituite dalle parole: "dall'Ente gestore".