Art. 16.
 
   1.  Nella legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, come modificata
dalle leggi regionali 27 febbraio 1986, n. 12, 28 novembre  1986,  n.
54  e 23 aprile 1990, n. 45, ovunque ricorrano le espressioni: "IACP"
o "Istituti Autonomi per le Case Popolari" queste sono sostituite da:
"ATC"  e  l'espressione:  "Consorzio  Regionale  fra  gli  IACP"   e'
sostituita da: "Giunta Regionale" salvo:
     a)   ai  commi  sesto,  dodicesimo,  tredicesimo,  sedicesimo  e
diciottesimo dell'articolo 17 ove le parole: "Istituto Autonomo  Case
Popolari" o "IACP" sono sostituite dalle parole: "Ente gestore";
     b)  al  comma  diciassettesimo  dell'articolo  17  ove le parole
"IACP" sono sostituite dalle parole: "Enti gestori";
     c) al nono comma dell'articolo 19 ove le parole: "dal  Consorzio
fra gli IACP" sono sostituite dalle parole: "dall'Ente gestore".