Art. 17. 1. La deroga di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 luglio 1991, n. 32, come modificato dall'articolo 4, della legge regionale 21 gennaio 1993, n. 1, ha efficacia fino al 31 dicembre 1995. 2. Le assegnazioni a titolo provvisorio di cui all'articolo 15, ottavo comma, della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64 e succes- sive modifiche ed integrazioni, effettuate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere convertite in assegnazioni definitive qualora gli assegnatari comprovino il possesso, al momento dell'assegnazione a titolo provvisorio, dei requisiti per l'accesso di cui all'articolo 2 della legge stessa. Alla relativa verifica provvedono le Commissioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, 14 novembre 1994 BRIZIO