Art. 17.
 
   1. La deroga di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 luglio
1991,  n.  32, come modificato dall'articolo 4, della legge regionale
21 gennaio 1993, n. 1, ha efficacia fino al 31 dicembre 1995.
   2. Le assegnazioni a titolo provvisorio di  cui  all'articolo  15,
ottavo comma, della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64 e succes-
sive   modifiche   ed   integrazioni,   effettuate   antecedentemente
all'entrata in vigore della presente legge, possono essere convertite
in assegnazioni definitive  qualora  gli  assegnatari  comprovino  il
possesso,  al  momento  dell'assegnazione  a  titolo provvisorio, dei
requisiti per l'accesso di cui all'articolo  2  della  legge  stessa.
Alla  relativa verifica provvedono le Commissioni di cui all'articolo
10 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, 14 novembre 1994
 
                               BRIZIO