Art. 2. 1. L'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64 come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 1986, n. 12 e dall'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 45 e' sostituito dal seguente: Articolo 2 - Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica. 1. Per essere ammesso all'assegnazione degli alloggi di cui alla presente legge, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro della CEE; sono altresi' ammessi i cittadini extracomunitari per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 13 della legge regionale 8 novembre 1989, n. 64, nonche' i cittadini di uno Stato straniero in cui analogo diritto e' reciprocamente riconosciuto; b) avere residenza anagrafica oppure prestare, o essere destinato a prestare, attivita' lavorativa nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso; detto requisito non e' richiesto ai lavoratori emigrati all'estero, ai quali non e' consentita la partecipazione per piu' di un ambito territoriale; c) non essere titolare di diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nella Provincia nel cui ambito e' pubblicato il bando di concorso; d) non essere titolare di diritti di cui alla lettera c) su uno o piu' immobili ubicati in qualsiasi localita', la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 2,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune in cui e' ubicato l'immobile o la quota prevalente degli immobili; sono esclusi gli immobili utilizzati per lo svolgimento diretto di un'attivita' economica; e) non aver ottenuto l'assegnazione in proprieta' immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, o di alloggi acquistati, realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici per le finalita' proprie dell'ERP, su tutto il territorio nazionale, sempreche' l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno; f) fruire alla data di pubblicazione del bando di concorso di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia sovvenzionata vigente al momento dell'indizione del bando di concorso; per le famiglie di nuova formazione, come definite all'articolo 11, comma 1, lettera g), numero 2, il reddito annuo complessivo e' costituito dalla somma dei redditi percepiti da ciascuno dei nubendi; g) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice. 2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e), g), da parte degli altri componenti il nucleo familiare. 3. I requisiti di cui al comma 1 devono permanere al momento dell'assegnazione nonche', successivamente, in costanza di rapporto, fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera f) per il quale valgono le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 2. 4. Particolari requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalita', ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi i provvedimenti regionali di localizzazione possono prevedere requisiti integrativi rispondenti alle finalita' programmatorie, con riferimento anche all'eventuale anzianita' di residenza. 5. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni: a) reddito annuo complessivo e' quello imponibile, relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari di ciascun componente il nucleo che svolga attivita' lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennita', pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, ad eccezione dei sussidi e/o assegni percepiti in attuazione delle vigenti norme da componenti il nucleo familiare handicappati o disabili. Detto reddito e' calcolato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni; b) per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresi' parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini entro il secondo grado, purche' la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinita', qualora la convivenza istituita duri da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorieta' sia da pane del concorrente, sia da parte delle persone conviventi; c) e' adeguato al nucleo familiare l'alloggio composto da un numero di vani, esclusi accessori, uguale o superiore a quello dei componenti il nucleo familiare; non puo' comunque considerarsi adeguato un alloggio: 1) dichiarato igienicamente inidoneo dall'Autorita' competente; 2) composto da un solo vano. 6. Il limite di reddito per l'accesso all'edilizia sovvenzionata di cui al comma 1, lettera f), ai fini dell'aggiornamento delle fasce di reddito di cui all'articolo 14, comma 3, della legge regionale 26 luglio 1984, n. 33, e' aggiornato biennalmente dalla Giunta Regionale, con riferimento al mese di luglio, in base al 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati dell'anno precedente".