Art. 2.
 
   1. L'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64 come
modificato dall'articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 1986, n.
12  e  dall'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 45 e'
sostituito dal seguente:
   Articolo 2 - Requisiti  per  l'accesso  all'edilizia  residenziale
pubblica.
   1.  Per  essere ammesso all'assegnazione degli alloggi di cui alla
presente legge, il richiedente deve essere in possesso  dei  seguenti
requisiti:
     a)  essere  cittadino  italiano o di uno Stato membro della CEE;
sono  altresi'  ammessi  i  cittadini  extracomunitari  per  i  quali
ricorrano  le condizioni di cui all'articolo 13 della legge regionale
8 novembre 1989, n. 64, nonche' i cittadini di uno Stato straniero in
cui analogo diritto e' reciprocamente riconosciuto;
     b)  avere  residenza  anagrafica  oppure  prestare,   o   essere
destinato  a  prestare,  attivita' lavorativa nel Comune o in uno dei
Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di
concorso; detto requisito non e'  richiesto  ai  lavoratori  emigrati
all'estero,  ai quali non e' consentita la partecipazione per piu' di
un ambito territoriale;
     c) non essere titolare di diritti di proprieta', usufrutto,  uso
e  abitazione  su  un  alloggio  adeguato  alle  esigenze  del nucleo
familiare, nella Provincia nel cui ambito e' pubblicato il  bando  di
concorso;
     d)  non essere titolare di diritti di cui alla lettera c) su uno
o piu' immobili  ubicati  in  qualsiasi  localita',  la  cui  rendita
catastale  rivalutata  sia  superiore  a  2,5  volte la tariffa della
categoria A/2 classe I del Comune in cui e' ubicato l'immobile  o  la
quota prevalente degli immobili; sono esclusi gli immobili utilizzati
per lo svolgimento diretto di un'attivita' economica;
     e)  non  aver  ottenuto l'assegnazione in proprieta' immediata o
futura  di   alloggio   realizzato   con   contributi   pubblici,   o
l'attribuzione  di  precedenti  finanziamenti  agevolati in qualunque
forma  concessi  dallo  Stato  o  da  Enti  pubblici,  o  di  alloggi
acquistati,  realizzati  o  recuperati da Enti pubblici non economici
per le finalita' proprie dell'ERP, su tutto il territorio  nazionale,
sempreche' l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo
al risarcimento del danno;
     f) fruire alla data di pubblicazione del bando di concorso di un
reddito  annuo  complessivo  del  nucleo  familiare  non superiore al
limite per l'accesso all'edilizia sovvenzionata  vigente  al  momento
dell'indizione  del  bando  di  concorso;  per  le  famiglie di nuova
formazione, come definite  all'articolo  11,  comma  1,  lettera  g),
numero  2, il reddito annuo complessivo e' costituito dalla somma dei
redditi percepiti da ciascuno dei nubendi;
     g) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi  previsti
dalla  legge,  l'alloggio  eventualmente  assegnato  in precedenza in
locazione semplice.
   2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data
di pubblicazione del bando da parte del richiedente e,  limitatamente
alle  lettere  c),  d),  e),  g),  da parte degli altri componenti il
nucleo familiare.
   3.  I  requisiti  di  cui  al  comma 1 devono permanere al momento
dell'assegnazione nonche', successivamente, in costanza di  rapporto,
fatta  eccezione per il requisito di cui alla lettera f) per il quale
valgono le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 2.
   4. Particolari requisiti aggiuntivi possono  essere  stabiliti  in
relazione  all'assegnazione  di  alloggi realizzati con finanziamenti
destinati a specifiche finalita', ovvero  in  relazione  a  peculiari
esigenze  locali.  Per  tali  interventi i provvedimenti regionali di
localizzazione possono prevedere  requisiti  integrativi  rispondenti
alle  finalita'  programmatorie,  con riferimento anche all'eventuale
anzianita' di residenza.
   5. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:
     a) reddito annuo  complessivo  e'  quello  imponibile,  relativo
all'ultima  dichiarazione  fiscale, al lordo delle imposte e al netto
dei contributi previdenziali e degli  assegni  familiari  di  ciascun
componente  il  nucleo  che  svolga  attivita'  lavorativa autonoma o
dipendente o percepisca pensione. Oltre all'imponibile fiscale  vanno
computati  tutti  gli  emolumenti,  indennita',  pensioni, sussidi, a
qualsiasi  titolo  percepiti,  ivi  compresi  quelli  esentasse,   ad
eccezione  dei  sussidi  e/o  assegni  percepiti  in attuazione delle
vigenti norme  da  componenti  il  nucleo  familiare  handicappati  o
disabili.  Detto reddito e' calcolato ai sensi dell'articolo 21 della
legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;
     b) per nucleo familiare si intende la  famiglia  costituita  dai
coniugi  e  dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e
dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresi' parte del  nucleo
il   convivente   more  uxorio,  gli  ascendenti,  i  discendenti,  i
collaterali fino al terzo grado, gli affini entro il  secondo  grado,
purche'  la  stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due
anni prima della data di pubblicazione del bando di  concorso  e  sia
dimostrata  nelle  forme  di  legge.  Sono considerati componenti del
nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di  parentela  o
affinita',  qualora  la  convivenza istituita duri da almeno due anni
dalla data di pubblicazione del  bando  e  sia  dichiarata  in  forma
pubblica  con  atto di notorieta' sia da pane del concorrente, sia da
parte delle persone conviventi;
     c) e' adeguato al nucleo familiare  l'alloggio  composto  da  un
numero  di  vani,  esclusi accessori, uguale o superiore a quello dei
componenti  il  nucleo  familiare;  non  puo'  comunque  considerarsi
adeguato un alloggio:
     1) dichiarato igienicamente inidoneo dall'Autorita' competente;
     2) composto da un solo vano.
   6.  Il  limite di reddito per l'accesso all'edilizia sovvenzionata
di cui al comma 1, lettera f), ai fini dell'aggiornamento delle fasce
di reddito di cui all'articolo 14, comma 3, della legge regionale  26
luglio   1984,   n.  33,  e'  aggiornato  biennalmente  dalla  Giunta
Regionale, con riferimento al mese di luglio, in base al 75 per cento
della variazione  accertata  dall'ISTAT  dell'indice  dei  prezzi  al
consumo   per   le  famiglie  di  operai  e  di  impiegati  dell'anno
precedente".