Art. 3.
 
   1.  L'articolo 3 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, e'
sostituito dal seguente:
   "Articolo 3 - Ente legittimato all'emissione del bando.
   1. Le assegnazioni che, a norma dell'articolo 95 del  decreto  del
Presidente   della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616,  sono  di
competenza dei Comuni, devono  avvenire  mediante  pubblico  concorso
conseguente  alla  pubblicazione  di  appositi bandi finalizzati alla
formazione di graduatorie generali permanenti per ambiti territoriali
definiti  dalla  Regione.  La  Giunta  Regionale   puo'   autorizzare
l'emanazione   di   bandi  speciali  per  l'assegnazione  di  alloggi
specificatamente individuati.
   2. I bandi sono emessi con cadenza biennale dai Comuni o dai  loro
Consorzi, con facolta' di delega alle ATC competenti per territorio e
rimborso dei costi sostenuti dall'ATC delegata.
   3.  L'assegnazione  degli  alloggi  che si rendono disponibili nel
territorio di Comuni che non hanno adempiuto al disposto  di  cui  al
comma  2, avviene attingendo alle graduatorie formate su bandi emessi
da altri Comuni, nel cui ambito territoriale il  Comune  inadempiente
e'  compreso; anche in tal caso si applica la riserva di assegnazione
ai residenti di cui all'articolo 4, comma 3.
   4. Le funzioni esecutive concernenti l'assegnazione degli  alloggi
possono  essere  delegate dai Comuni alle ATC, con rimborso dei costi
sostenuti dall'ATC delegata".