Art. 3. 1. L'articolo 3 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, e' sostituito dal seguente: "Articolo 3 - Ente legittimato all'emissione del bando. 1. Le assegnazioni che, a norma dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono di competenza dei Comuni, devono avvenire mediante pubblico concorso conseguente alla pubblicazione di appositi bandi finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti per ambiti territoriali definiti dalla Regione. La Giunta Regionale puo' autorizzare l'emanazione di bandi speciali per l'assegnazione di alloggi specificatamente individuati. 2. I bandi sono emessi con cadenza biennale dai Comuni o dai loro Consorzi, con facolta' di delega alle ATC competenti per territorio e rimborso dei costi sostenuti dall'ATC delegata. 3. L'assegnazione degli alloggi che si rendono disponibili nel territorio di Comuni che non hanno adempiuto al disposto di cui al comma 2, avviene attingendo alle graduatorie formate su bandi emessi da altri Comuni, nel cui ambito territoriale il Comune inadempiente e' compreso; anche in tal caso si applica la riserva di assegnazione ai residenti di cui all'articolo 4, comma 3. 4. Le funzioni esecutive concernenti l'assegnazione degli alloggi possono essere delegate dai Comuni alle ATC, con rimborso dei costi sostenuti dall'ATC delegata".