Art. 4. 1. L'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, e' sostituito dal seguente: "Articolo 4 - Ambito territoriale del bando. 1. Ai fini della assegnazione delle abitazioni realizzate mediante finanziamenti disposti per interventi di edilizia residenziale pubblica il territorio regionale e' suddiviso negli ambiti territoriali definiti dalla legge regionale 9 luglio 1976, n. 41, o loro aggregazioni individuate dalla Giunta Regionale. 2. La Giunta Regionale, in presenza di Consorzi di Comuni costituiti per l'emissione di bandi di assegnazione, puo' individuare ambiti territoriali diversi. 3. Tutti i cittadini residenti o che prestano la loro attivita' lavorativa in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale del bando, in possesso dei requisiti previsti all'articolo 2, possono concorrere all'assegnazione di almeno il 50 per cento degli alloggi disponibili in detto ambito territoriale, mentre la quota restante e' riservata ai residenti nei singoli Comuni in cui gli alloggi si rendono disponibili; tale quota puo' essere elevata al 100 per cento nel caso di alloggi assoggettati ad interventi di recupero".