Art. 4.
 
   1. L'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64,  e'
sostituito dal seguente:
   "Articolo 4 - Ambito territoriale del bando.
   1. Ai fini della assegnazione delle abitazioni realizzate mediante
finanziamenti   disposti  per  interventi  di  edilizia  residenziale
pubblica  il  territorio  regionale   e'   suddiviso   negli   ambiti
territoriali  definiti  dalla legge regionale 9 luglio 1976, n. 41, o
loro aggregazioni individuate dalla Giunta Regionale.
   2.  La  Giunta  Regionale,  in  presenza  di  Consorzi  di  Comuni
costituiti per l'emissione di bandi di assegnazione, puo' individuare
ambiti territoriali diversi.
   3.  Tutti  i  cittadini residenti o che prestano la loro attivita'
lavorativa in uno dei Comuni compresi  nell'ambito  territoriale  del
bando,  in  possesso  dei  requisiti previsti all'articolo 2, possono
concorrere all'assegnazione di almeno il 50 per cento  degli  alloggi
disponibili in detto ambito territoriale, mentre la quota restante e'
riservata  ai  residenti  nei  singoli  Comuni  in cui gli alloggi si
rendono disponibili; tale quota puo' essere elevata al 100 per  cento
nel caso di alloggi assoggettati ad interventi di recupero".