Art. 5. 1. L'articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64 e' sostituito dal seguente: "Articolo 5 - Forme di pubblicita'. 1. Il bando di concorso e' pubblicato mediante affissione di manifesti per almeno quindici giorni utili consecutivi nell'Albo Pretorio e nelle sedi di decentramento del Comune o dei Comuni compresi nell'ambito territoriale del bando, nonche' nelle sedi delle ATC competenti per territorio, in luogo aperto al pubblico. 2. Al fine di assicurare l'informazione ai cittadini italiani emigrati all'estero, i Comuni trasmettono copia del bando alle rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero, nelle forme previste dal Ministero competente. 3. Della pubblicazione dei bandi e' data inoltre notizia al pubblico mediante inserzione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte".