Art. 5.
 
   1.  L'articolo  5 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64 e'
sostituito dal seguente:
   "Articolo 5 - Forme di pubblicita'.
   1. Il bando di  concorso  e'  pubblicato  mediante  affissione  di
manifesti  per  almeno  quindici  giorni  utili consecutivi nell'Albo
Pretorio e nelle sedi  di  decentramento  del  Comune  o  dei  Comuni
compresi nell'ambito territoriale del bando, nonche' nelle sedi delle
ATC competenti per territorio, in luogo aperto al pubblico.
   2.  Al  fine  di  assicurare  l'informazione ai cittadini italiani
emigrati all'estero,  i  Comuni  trasmettono  copia  del  bando  alle
rappresentanze  diplomatiche  o  consolari  all'estero,  nelle  forme
previste dal Ministero competente.
   3. Della pubblicazione  dei  bandi  e'  data  inoltre  notizia  al
pubblico  mediante  inserzione sul Bollettino ufficiale della Regione
Piemonte".