Art. 6. 1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, e' sostituito dal seguente: "I moduli per la presentazione delle domande, predisposti a cura dell'Ente banditore sono distribuiti, a richiesta, dagli uffici comunali e dall'ATC competente per territorio". 2. Dopo il sesto comma dell'articolo 7 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, e' aggiunto il seguente comma: "In deroga a quanto disposto dal comma 3, nei Comuni ad alta tensione abitativa individuati con deliberazione del CIPE 30 maggio 1985, il bando puo' prevedere che alla domanda non sia allegata la documentazione a comprova delle dichiarazioni rese. In tal caso il Comune redige una graduatoria pubblica sulla base di quanto dichiarato in domanda e, seguendo l'ordine di graduatoria, chiede la documentazione a comprova ad un numero di richiedenti uguale alle assegnazioni da effettuare piu' ad un congruo numero di riserve".