Art. 6.
 
   1. Il  primo  comma  dell'articolo  7  della  legge  regionale  10
dicembre 1984, n. 64, e' sostituito dal seguente:
   "I  moduli  per la presentazione delle domande, predisposti a cura
dell'Ente banditore  sono  distribuiti,  a  richiesta,  dagli  uffici
comunali e dall'ATC competente per territorio".
   2.  Dopo  il  sesto comma dell'articolo 7 della legge regionale 10
dicembre 1984, n. 64, e' aggiunto il seguente comma:
   "In deroga a quanto disposto dal  comma  3,  nei  Comuni  ad  alta
tensione  abitativa  individuati con deliberazione del CIPE 30 maggio
1985, il bando puo' prevedere che alla domanda non  sia  allegata  la
documentazione  a  comprova  delle dichiarazioni rese. In tal caso il
Comune  redige  una  graduatoria  pubblica  sulla  base   di   quanto
dichiarato  in domanda e, seguendo l'ordine di graduatoria, chiede la
documentazione a comprova ad un numero  di  richiedenti  uguale  alle
assegnazioni da effettuare piu' ad un congruo numero di riserve".