Art. 7.
 
   1.  Il  sesto  comma  dell'articolo  9  della  legge  regionale 10
dicembre 1984, n. 64, e' sostituito dal seguente:
   "Al fine di acquisire piu' ampi elementi di giudizio  in  base  ai
quali  la  Regione  possa  programmare  gli  interventi  nel  settore
dell'ERP, la Giunta Regionale provvede ad impartire  disposizioni  ai
Comuni  e  alle  ATC per la raccolta delle informazioni contenute nei
moduli di domanda".