Art. 7. 1. Il sesto comma dell'articolo 9 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, e' sostituito dal seguente: "Al fine di acquisire piu' ampi elementi di giudizio in base ai quali la Regione possa programmare gli interventi nel settore dell'ERP, la Giunta Regionale provvede ad impartire disposizioni ai Comuni e alle ATC per la raccolta delle informazioni contenute nei moduli di domanda".