Art. 8. 1. L'articolo 11 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 45, e' sostituito dal seguente: "Articolo 11 - Punteggi da attribuire ai concorrenti. 1. I punteggi da attribuire ai concorrenti sono stabiliti come segue: a) richiedenti che abitano con il nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in baracche, stalle, seminterrati, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte e simili: punti 4. Per locali impropriamente adibiti ad abitazione, e sempre che siano privi di servizi igienici propri regolamentari, devono intendersi tutti quei locali che per la loro struttura e originaria destinazione, secondo la licenza comunale, non siano destinati ad abitazione. Per soffitta si intende il locale ricavato tra l'ultimo piano e il tetto senza plafonature. La condizione di biennio non e' richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggi a seguito di calamita', di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'Autorita' competente, di sistemazione in locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica; b) richiedenti che abitano alla data del bando con il nucleo familiare: 1) in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione, certificato dal Comune, sia considerato scadente ai sensi dell'articolo 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392: punti 1; 2) in alloggio privo di servizio igienico completo composto di WC, lavabo, doccia o vasca: punti 2; 3) in alloggio con servizio igienico esterno in comune con altre famiglie: punti 3; c) richiedenti che abitano alla data del bando con il nucleo familiare in alloggio sovraffollato: 1) due persone a vano abitabile: punti 1; 2) oltre due persone a vano abitabile: punti 2; 3) oltre tre persone a vano abitabile: punti 3. Per vano abitabile si deve intendere ogni locale, con esclusione della cucina e dei servizi, che abbia i requisiti previsti dall'articolo 3, quarto comma del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1967, n. 628, e comunque non inferiore a 8 metri quadrati; d) richiedenti che abitano con il nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o piu' nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unita': 1) se la coabitazione non determina sovraffollamento: punti 1; 2) se la coabitazione determina sovraffollamento: punti 2. La condizione di biennio non e' richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggi a seguito di calamita', di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'Autorita' competente, di sistemazione in locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica; e) richiedenti il cui reddito pro-capite complessivo annuo, risulti non superiore all'importo di: 1) L. 3.500.000 annuo per persona: punti 1; 2) L. 3.000.000 annuo per persona: punti 2; 3) L. 2.500.000 annuo per persona: punti 3. Dette classi di reddito vengono aggiornate dalla Giunta Regionale con riferimento all'aggiornamento del limite di assegnazione. Il reddito di riferimento e' calcolato con le modalita' di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f); f) richiedenti che devono abbandonare l'alloggio: 1) in quanto fruenti di alloggio di servizio, per collocamento in quiescenza, per trasferimento di ufficio, per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro: punti 2; 2) a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilita' o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'Autorita' competente non oltre tre anni prima della data del bando: punti 4; 3) a seguito di sentenza esecutiva di sfratto: 3.1) se la sentenza e' motivata da morosita': punti 1; 3.2) in tutti gli altri casi: punti 2; 4) a seguito di monitoria di sgombero conseguente a sentenza esecutiva di sfratto: 4.1) se la sentenza e' motivata da morosita': punti 2; 4.2) in tutti gli altri casi: punti 4. I punteggi connessi allo sfratto per morosita' sono riconoscibili soltanto se alla documentazione e' allegata l'attestazione del Comune di residenza che si tratta di morosita' incolpevole; g) richiedenti che appartengono alle seguenti categorie: 1) hanno superato il sessantesimo anno di eta', non svolgono alcuna attivita' lavorativa, vivono soli o in coppia quali coniugi o conviventi more uxorio, eventualmente anche con un minore o maggiorenne a carico: punti 2; 2) richiedenti che: 2.1) contraggono matrimonio entro la data di scadenza del bando: punti 1; 2.2) hanno contratto matrimonio non oltre due anni prima della data del bando: punti 2; 3) richiedenti nel cui nucleo familiare sono presenti disabili: 3.1) con percentuale di invalidita' compresa fra l'81 per cento e il 100 per cento, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio collocati nella I e II categoria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834: punti 3; 3.2) con percentuale di invalidita' compresa fra il 71 per cento e l'80 per cento, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio collocati nella III categoria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 834/1981: punti 2; 3.3) con percentuale di invalidita' compresa fra il 67 per cento e il 70 per cento, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio collocati nella IV e V categoria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 834/1981: punti 1. Le certificazioni attestanti le condizioni di cui alla lettera g), numero 3, devono contenere le descrizioni del tipo di menomazione e la relativa percentuale di invalidita' e sono rilasciate: per gli invalidi civili, dalla U.S.S.L. e, per gli invalidi del lavoro, dall'I.N.A.I.L., come previsto dalla normativa vigente in materia; per gli invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio, dalle Commissioni mediche territoriali ospedaliere previste dalla normativa vigente in materia; 4) lavoratori dipendenti emigrati all'estero, che rientrano in Italia per stabilirvi la loro residenza: punti 2; 5) profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgono attivita' lavorativa: punti 2. Gli appartenenti alle categorie di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, sono collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale. Le graduatorie speciali cosi' formate, sono valide ai fini della assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a tali categorie di cittadini, per determinazione della Regione o per espressa previsione della legge di finanziamento. Tali assegnazioni non vengono computate nella quota di riserva di cui all'articolo 15 ad eccezione di quelle di cui al numero 5; h) nuclei familiari composti da cinque e piu' persone: punti 1. 2. Non sono cumulabili fra loro i punteggi di una stessa lettera nonche' i punteggi previsti alle lettere a) e b). 3. Nel caso di punteggi tra loro non cumulabili si tiene conto del punteggio maggiore".