Art. 8.
 
   1. L'articolo 11 della legge regionale 10 dicembre  1984,  n.  64,
come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 1990,
n. 45, e' sostituito dal seguente:
   "Articolo 11 - Punteggi da attribuire ai concorrenti.
   1.  I  punteggi  da  attribuire ai concorrenti sono stabiliti come
segue:
     a) richiedenti che abitano con il nucleo familiare da almeno due
anni dalla data del bando in baracche, stalle,  seminterrati,  centri
di  raccolta,  dormitori  pubblici  o  comunque  in ogni altro locale
procurato a titolo  precario  dagli  organi  preposti  all'assistenza
pubblica  o  in  altri  locali impropriamente adibiti ad abitazione e
privi di servizi igienici  propri  regolamentari,  quali  soffitte  e
simili: punti 4.
   Per  locali  impropriamente  adibiti  ad  abitazione, e sempre che
siano  privi  di  servizi  igienici  propri   regolamentari,   devono
intendersi  tutti  quei locali che per la loro struttura e originaria
destinazione, secondo la licenza comunale,  non  siano  destinati  ad
abitazione.
   Per soffitta si intende il locale ricavato tra l'ultimo piano e il
tetto senza plafonature.
   La  condizione  di  biennio  non  e' richiesta quando si tratti di
sistemazione  derivante  da  abbandono  di  alloggi  a   seguito   di
calamita',    di    imminente   pericolo   di   crollo   riconosciuto
dall'Autorita' competente, di  sistemazione  in  locali  procurati  a
titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica;
     b)  richiedenti  che  abitano  alla data del bando con il nucleo
familiare:
     1) in alloggio il cui stato  di  conservazione  e  manutenzione,
certificato   dal   Comune,   sia   considerato   scadente  ai  sensi
dell'articolo 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392: punti 1;
     2) in alloggio privo di servizio igienico completo  composto  di
WC, lavabo, doccia o vasca: punti 2;
     3) in alloggio con servizio igienico esterno in comune con altre
famiglie: punti 3;
     c)  richiedenti  che  abitano  alla data del bando con il nucleo
familiare in alloggio sovraffollato:
     1) due persone a vano abitabile: punti 1;
     2) oltre due persone a vano abitabile: punti 2;
     3) oltre tre persone a vano abitabile: punti 3.
   Per vano abitabile si deve intendere ogni locale,  con  esclusione
della   cucina   e  dei  servizi,  che  abbia  i  requisiti  previsti
dall'articolo 3, quarto comma del decreto-legge 27  giugno  1967,  n.
460,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 luglio 1967, n.
628, e comunque non inferiore a 8 metri quadrati;
     d) richiedenti che abitano con il nucleo familiare da almeno due
anni dalla data del bando in uno stesso alloggio  con  altro  o  piu'
nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unita':
     1) se la coabitazione non determina sovraffollamento: punti 1;
     2) se la coabitazione determina sovraffollamento: punti 2.
   La  condizione  di  biennio  non  e' richiesta quando si tratti di
sistemazione  derivante  da  abbandono  di  alloggi  a   seguito   di
calamita',    di    imminente   pericolo   di   crollo   riconosciuto
dall'Autorita' competente, di  sistemazione  in  locali  procurati  a
titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica;
     e)  richiedenti  il  cui  reddito  pro-capite complessivo annuo,
risulti non superiore all'importo di:
     1) L. 3.500.000 annuo per persona: punti 1;
     2) L. 3.000.000 annuo per persona: punti 2;
     3) L. 2.500.000 annuo per persona: punti 3.
   Dette classi di reddito vengono aggiornate dalla Giunta  Regionale
con  riferimento  all'aggiornamento  del  limite  di assegnazione. Il
reddito  di  riferimento  e'  calcolato  con  le  modalita'  di   cui
all'articolo 2, primo comma, lettera f);
     f) richiedenti che devono abbandonare l'alloggio:
     1)  in  quanto fruenti di alloggio di servizio, per collocamento
in quiescenza, per  trasferimento  di  ufficio,  per  cessazione  non
volontaria del rapporto di lavoro: punti 2;
     2)  a  seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica
utilita' o  per  esigenze  di  risanamento  edilizio,  risultanti  da
provvedimenti  emessi  dall'Autorita'  competente  non oltre tre anni
prima della data del bando: punti 4;
     3) a seguito di sentenza esecutiva di sfratto:
      3.1) se la sentenza e' motivata da morosita': punti 1;
      3.2) in tutti gli altri casi: punti 2;
     4) a seguito di monitoria di  sgombero  conseguente  a  sentenza
esecutiva di sfratto:
      4.1) se la sentenza e' motivata da morosita': punti 2;
      4.2) in tutti gli altri casi: punti 4.
   I  punteggi connessi allo sfratto per morosita' sono riconoscibili
soltanto se alla documentazione e' allegata l'attestazione del Comune
di residenza che si tratta di morosita' incolpevole;
     g) richiedenti che appartengono alle seguenti categorie:
     1) hanno superato il sessantesimo anno  di  eta',  non  svolgono
alcuna  attivita' lavorativa, vivono soli o in coppia quali coniugi o
conviventi  more  uxorio,  eventualmente  anche  con  un   minore   o
maggiorenne a carico: punti 2;
     2) richiedenti che:
      2.1)  contraggono  matrimonio  entro  la  data  di scadenza del
bando: punti 1;
      2.2) hanno contratto matrimonio non oltre due anni prima  della
data del bando: punti 2;
     3) richiedenti nel cui nucleo familiare sono presenti disabili:
      3.1) con percentuale di invalidita' compresa fra l'81 per cento
e il 100 per cento, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e per
servizio  collocati  nella  I  e  II  categoria di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834: punti 3;
      3.2) con percentuale di invalidita'  compresa  fra  il  71  per
cento e l'80 per cento, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e
per  servizio  collocati  nella  III  categoria di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 834/1981: punti 2;
      3.3) con percentuale di invalidita'  compresa  fra  il  67  per
cento  e il 70 per cento, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra
e per servizio collocati nella IV e V categoria di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 834/1981: punti 1.
   Le certificazioni attestanti le condizioni di cui alla lettera g),
numero 3, devono contenere le descrizioni del tipo di  menomazione  e
la  relativa  percentuale  di  invalidita' e sono rilasciate: per gli
invalidi civili, dalla U.S.S.L.  e,  per  gli  invalidi  del  lavoro,
dall'I.N.A.I.L.,  come  previsto  dalla normativa vigente in materia;
per gli invalidi di guerra, civili di guerra e  per  servizio,  dalle
Commissioni mediche territoriali ospedaliere previste dalla normativa
vigente in materia;
     4)  lavoratori  dipendenti emigrati all'estero, che rientrano in
Italia per stabilirvi la loro residenza: punti 2;
     5) profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio  e  che  non
svolgono attivita' lavorativa: punti 2.
   Gli  appartenenti  alle categorie di cui ai numeri 1), 2), 3), 4),
5), oltre ad essere inseriti nella graduatoria  generale  permanente,
sono  collocati  d'ufficio  in  graduatorie speciali relative ad ogni
singola  categoria  con  il   medesimo   punteggio   ottenuto   nella
graduatoria  generale.  Le  graduatorie  speciali cosi' formate, sono
valide  ai  fini  della  assegnazione  di  alloggi  destinati  in via
prioritaria a tali categorie di cittadini, per  determinazione  della
Regione o per espressa previsione della legge di finanziamento.
   Tali  assegnazioni non vengono computate nella quota di riserva di
cui all'articolo 15 ad eccezione di quelle di cui al numero 5;
     h) nuclei familiari composti da cinque e piu' persone: punti 1.
   2. Non sono cumulabili fra loro i punteggi di una  stessa  lettera
nonche' i punteggi previsti alle lettere a) e b).
   3. Nel caso di punteggi tra loro non cumulabili si tiene conto del
punteggio maggiore".