Art. 9.
 
   1.  Dopo  il  nono comma dell'articolo 12 della legge regionale 10
dicembre 1984, n. 64, e' aggiunto il seguente comma:
   "Gli alloggi  sono  assegnati  secondo  l'ordine  stabilito  nella
graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia
fino a quando non venga sostituiti da una nuova graduatoria".