Art. 9. 1. Dopo il nono comma dell'articolo 12 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, e' aggiunto il seguente comma: "Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituiti da una nuova graduatoria".