Art. 2. 1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante lo stanziamento di cui al capitolo 10140 del bilancio di previsione per l'esercizio 1995 e successivi, che verra' dotato della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale di bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, 14 novembre 1994 BRIZIO