Art. 2.
 
   1.   Agli   oneri  finanziari  derivanti  dall'applicazione  della
presente legge si fa  fronte  mediante  lo  stanziamento  di  cui  al
capitolo  10140  del  bilancio  di  previsione per l'esercizio 1995 e
successivi, che verra' dotato della necessaria disponibilita' in sede
di approvazione della legge annuale di bilancio.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, 14 novembre 1994
 
                               BRIZIO