Art. 3. Criteri e modalita' di erogazione 1. La misura e' erogata una sola volta per ogni capo per ogni campagna di bonifica sanitaria. 2. La misura per l'acquisizione della qualifica sanitaria puo' essere concessa una sola volta nel corso del triennio. 3. La concessione della misura per l'acquisizione e il mantenimento della qualifica sanitaria e' subordinata al mantenimento della stessa per tutta la durata della campagna sanitaria (1 settembre-31 agosto).