Art. 3.
                  Criteri e modalita' di erogazione
 
   1.  La  misura  e'  erogata  una sola volta per ogni capo per ogni
campagna di bonifica sanitaria.
   2. La misura per l'acquisizione  della  qualifica  sanitaria  puo'
essere concessa una sola volta nel corso del triennio.
   3.   La   concessione   della   misura  per  l'acquisizione  e  il
mantenimento della qualifica sanitaria e' subordinata al mantenimento
della  stessa  per  tutta  la  durata  della  campagna  sanitaria  (1
settembre-31 agosto).