Art. 4. Entita' della misura 1. L'entita' della misura da concedere per l'acquisizione della qualifica e/o per il suo mantenimento e' determinata annualmente con deliberazione del Consiglio regionale, tenuto conto dello stanziamento iscritto in bilancio. 2. In sede di prima applicazione le misure sono determinate in L. 250.000 e in L. 200.000 per ogni unita' di bovino adulto (UBA) rispettivamente per l'acquisizione ed il mantenimento della qualifica, e in L. 15.000 per ogni capo di ovicaprino.