Art. 4.
                        Entita' della misura
 
   1.  L'entita'  della  misura da concedere per l'acquisizione della
qualifica e/o per il suo mantenimento e' determinata annualmente  con
deliberazione   del   Consiglio   regionale,   tenuto   conto   dello
stanziamento iscritto in bilancio.
   2. In sede di prima applicazione le misure sono determinate in  L.
250.000  e  in  L.  200.000  per  ogni  unita' di bovino adulto (UBA)
rispettivamente  per  l'acquisizione   ed   il   mantenimento   della
qualifica, e in L. 15.000 per ogni capo di ovicaprino.