Art. 6.
                          C o n t r o l l i
 
   1.  I  controlli  sono  svolti  tramite  l'anagrafe  regionale del
bestiame  e  delle  aziende  di  allevamento,  istituita  con   legge
regionale  26  marzo  1993, n. 17, sulla base degli esiti delle prove
sanitarie  effettuate  negli  allevamenti  dal  Servizio  di  igiene,
sanita'  pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unita' sanitaria lo-
cale.