Art. 6. C o n t r o l l i 1. I controlli sono svolti tramite l'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento, istituita con legge regionale 26 marzo 1993, n. 17, sulla base degli esiti delle prove sanitarie effettuate negli allevamenti dal Servizio di igiene, sanita' pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unita' sanitaria lo- cale.