Art. 10. A b r o g a z i o n e 1. E' abrogata la legge regionale 18 agosto 1977, n. 45. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta. Venezia, 10 novembre 1994 BOTTIN