Art. 10.
                        A b r o g a z i o n e
 
   1. E' abrogata la legge regionale 18 agosto 1977, n. 45.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Veneta.
    Venezia, 10 novembre 1994
 
                               BOTTIN