Art. 6.
                   Modalita' del servizio notturno
 
   1.  Il  servizio  farmaceutico  notturno  e' assicurato a battenti
chiusi e a chiamata, con obbligo di permanenza del  farmacista  nella
farmacia  o, comunque, con obbligo d'immediato intervento. A tal fine
la farmacia deve essere munita di  idoneo  dispositivo  che  consenta
l'immediato colloquio con l'utente che ha effettuato la chiamata.
   2.  Il diritto di chiamata notturna di cui al decreto del Ministro
della sanita' del 18 agosto 1993 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
del  25  settembre  1993  inizia  alle  ore  22.00  e  prosegue  fino
all'orario di riapertura mattutina.  Il  diritto  di  chiamata  e'  a
carico  dell'Unita'  locale  socio-sanitaria qualora il cittadino sia
munito di ricetta del servizio sanitario nazionale.