Art. 6. Modalita' del servizio notturno 1. Il servizio farmaceutico notturno e' assicurato a battenti chiusi e a chiamata, con obbligo di permanenza del farmacista nella farmacia o, comunque, con obbligo d'immediato intervento. A tal fine la farmacia deve essere munita di idoneo dispositivo che consenta l'immediato colloquio con l'utente che ha effettuato la chiamata. 2. Il diritto di chiamata notturna di cui al decreto del Ministro della sanita' del 18 agosto 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 1993 inizia alle ore 22.00 e prosegue fino all'orario di riapertura mattutina. Il diritto di chiamata e' a carico dell'Unita' locale socio-sanitaria qualora il cittadino sia munito di ricetta del servizio sanitario nazionale.