Art. 8.
                         Cartello indicatore
 
   1.  Allo  scopo  di  rendere agevolmente reperibili le farmacie di
turno e' fatto obbligo a tutte le  farmacie  ubicate  nel  territorio
della Regione di esporre, in posizione ben visibile e leggibile anche
nelle  ore  notturne,  un cartello indicante le farmacie di turno, in
ordine  di  vicinanza,  e l'orario di apertura e chiusura giornaliera
dell'esercizio.
   2. Le farmacie di  turno  hanno  l'obbligo,  nelle  ore  serali  e
notturne,  di  tenere  accesa  un'insegna luminosa, preferibilmente a
forma di croce, affissa  perpendicolarmente  alla  facciata,  che  ne
faciliti l'individuazione.