Art. 8. Cartello indicatore 1. Allo scopo di rendere agevolmente reperibili le farmacie di turno e' fatto obbligo a tutte le farmacie ubicate nel territorio della Regione di esporre, in posizione ben visibile e leggibile anche nelle ore notturne, un cartello indicante le farmacie di turno, in ordine di vicinanza, e l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio. 2. Le farmacie di turno hanno l'obbligo, nelle ore serali e notturne, di tenere accesa un'insegna luminosa, preferibilmente a forma di croce, affissa perpendicolarmente alla facciata, che ne faciliti l'individuazione.